Con la risposta ad interpello 725/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, se rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell’ente di certificazione accreditato, dell’attestato di conformità.
L’Istante svolge attività di rilascio delle attestazioni di conformità previste dalle discipline dell’iper- ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Per il vecchio iper-apportamento, la cui disciplina è ripresa dal nuovo credito, per determinati importi (superiori a 500.000 in caso di iper-ammortamento o 300.000 in caso credito d’imposta) “le imprese sono (…) tenute a produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
ALFA, nello svolgimento dell’attività appena descritta opera come segue: una volta verificata la sussistenza dei requisiti necessari, trasmette le certificazioni e le attestazioni ai richiedenti mediante posta elettronica certificata (PEC). In questo modo, attraverso la data e l’ora del messaggio, dette certificazioni vengono “indirettamente” dotate di data certa. Nell’ottica di migliorare il servizio fornito ai richiedenti, ALFA ha individuato nella “firma digitale” corredata di “marca temporale” lo strumento idoneo a sostituire la (macchinosa) modalità di trasmissione a mezzo PEC, in quanto egualmente efficace a conferire data certa alla certificazione, ma in modo più immediato e di rapida gestione.
Alla luce della differenza che intercorre tra le due procedure – al contrario della PEC, l’apposizione di marca temporale garantisce la data certa del momento del rilascio dell’attestazione (e quindi della sua esistenza) ma non del momento della consegna della medesima – ALFA vuole accertarsi di poter legittimamente adottare la nuova modalità operativa.
Pertanto, l’Istante chiede di confermare che la normativa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016, e all’articolo 1, comma 195, della legge n. 160 del 2019, debba essere interpretata in modo tale per cui il requisito della data certa – in caso di attestazione di conformità – sia richiesto solo al momento del “rilascio” della stessa e non a quello della “consegna” al richiedente e, per l’effetto, che lo strumento della firma digitale con apposizione di marca temporale risulti idoneo ad attestare in modo certo ed inequivocabile la data di rilascio (rectius dell’esistenza) dell’attestato e, pertanto, possa essere utilizzato – in quanto ugualmente efficace – in sostituzione dell’invio tramite PEC.
L’Agenzia conferma che strumento della firma digitale con apposizione di marca temporale sia idoneo ad attestare in modo certo ed inequivocabile la data di emissione dell’atto e che, quindi, ai fini della decorrenza degli effetti dell’agevolazione è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda all’emissione di un attestato di conformità, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione; in questa ipotesi, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell’attestato da parte dell’impresa.
Con la risposta 723/2021, invece, ci si concentra sul tema dell’effettuazione degli investimenti in caso di investimenti “complessi”.
La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha chiarito che, ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, vale il principio in base al quale l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Più complessa è l’individuazione del momento in cui si verifica l’effetto traslativo nel caso di beni prodotti o modificati su indicazione dell’acquirente e di contratti in cui, oltre alla cessione del bene oggetto di investimento, viene previsto che il venditore esegua tutta una serie di attività, quali il trasporto, l’istallazione, la calibratura, la garanzia del buon funzionamento, ecc..
In particolare, secondo la Società Istante, gli accordi che essa stipula con il fornitore, essendo che i beni prodotti presentano caratteristiche uniche, commissionate sulla base di specifiche esigenze del produttore, presentano le caratteristiche di un “contratto quadro” in cui la prestazione del venditore non si esaurisce solamente con la fornitura del bene, prodotto sulla base delle specifiche tecniche concordate, ma richiede che il fornitore porti a compimento tutta una serie di attività tra cui l’assemblaggio, i collaudi e la garanzia del buon funzionamento.
In particolare, dalla lettura delle clausole contrattuali l’Istante ritiene che si tratti nello specifico di una c.d. “vendita-appalto”, dove il venditore ha assunto un’obbligazione unitaria che può ritenersi adempiuta solamente al momento in cui sono state soddisfatte tutte le pattuizioni contrattuali, ossia solo all’esito positivo del collaudo finale che attesta l’effettiva rispondenza del bene ai requisiti richiesti dal committente.
Infatti, trattandosi di beni complessi prodotti sulla base delle particolari esigenze produttive di ALFA, l’obbligo della posa in opera o del collaudo erano essenziali per l’interesse della Società affinché il bene assolvesse alla funzione cui era destinato.
Pertanto, solo con la sottoscrizione del certificato finale di collaudo (FAC) da parte del fornitore e di ALFA è possibile ritenere l’obbligazione contrattuale adempiuta nella sua interezza e, quindi, realizzato l’effetto traslativo della proprietà dei beni.
Nel caso di specie si è in presenza di un contratto complesso, con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all’acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest’ultimo; lo svolgimento di tali attività, in virtù della complessità dell’investimento in questione, assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali.
Per tale ragione, e tale considerazione è avallata dall’Agenzia, ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento – determinante per “incardinare” il bene nella disciplina del super ammortamento o in quella dell’iper ammortamento – non è sufficiente la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dal comma 1 del citato articolo 109.