Finanziamenti agevolati e aiuti di Stato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Abbiamo già affrontato il tema del calcolo dell’importo relativo agli aiuti di Stato per i finanziamenti garantiti. Caso diverso per i finanziamenti agevolati, che permettono di godere di un tasso di interesse inferiore alla media del mercato. Tale forma di aiuto è stata particolarmente azionata durante il recente periodo pandemico rientrando peraltro in una sezione apposita del Temporary Framework istituito in materia di aiuti di stato (nella sezione 3.3, “Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti pubblici”).

Temporary framework a parte, i contratti di sviluppo rappresentano il caso più frequente in cui è possibile riscontrare un finanziamento a tasso agevolato in percentuale rispetto all’importo della spesa e un contributo a fondo perduto. In tali fattispecie la verifica del rispetto del cumulo delle agevolazioni secondo quanto dettato dalla normativa europea diventa essenziale. Nel caso di finanziamento a tasso agevolato, posto che rientra anch’esso tra gli aiuti di stato concedibili nei limiti delle intensità di aiuto massime, come indicato anche dalla risposta ad interpello n. 508/2021, resta da comprendere se l’importo da assumere ai fini del calcolo del cumulo equivalga all’importo totale del finanziamento o al differenziale di tasso applicato.

Dalla lettura del regolamento europeo in materia di Aiuti di Stato, regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si evince all’articolo 7, rubricato “Intensità di aiuto e costi ammissibili” che per gli aiuti concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (d’ora in poi ESL). Ma a cosa corrisponde l’equivalente sovvenzione lordo? E a quanto ammonta per un finanziamento a tasso agevolato?

L’ESL corrisponde, come riporta il regolamento, all’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. In poche parole, l’ESL corrisponde all’aiuto, che nel caso di una sovvenzione diretta (leggasi contributo a fondo perduto) è facilmente intuibile, corrispondendo all’importo totale che si riceve, mentre nel caso di finanziamenti garantiti o a tasso agevolato è di meno immediata intuizione.

L’ESL è solitamente riportato nei contratti di finanziamento a tasso agevolato e corrisponde al differenziale tra il tasso agevolato e il tasso cui si avrebbe avuto diritto in assenza di agevolazioni. Molto spesso la dicitura che viene riportata nei contratti è la seguente “l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo è pari a _________ euro corrispondente ad una intensità agevolativa pari a ____ conforme all’intensità massima di aiuto stabilita dall’art. 17 del Regolamento (UE) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento di esenzione) e successive modifiche e integrazioni.”

Il tasso di riferimento (ossia il tasso a cui si avrebbe avuto diritto in assenza di agevolazioni) è definito a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il suddetto tasso base è poi maggiorato di un margine sulla base del rating relativo all’impresa.

In conclusione, per calcolare il cumulo tra gli aiuti di stato e verificare il non superamento del limite sarà necessario fare riferimento all’intensità agevolativa (calcolata come rapporto tra l’ESL dell’agevolazione e il valore degli investimenti previsti attualizzato alla data di concessione delle agevolazioni, fornito nei contratti come nell’esempio riportato sopra) e non all’importo totale del finanziamento. Ad esempio, ipotizzando di aver ricevuto un finanziamento a tasso agevolato pari a 100.000, relativo ad un macchinario che possiede le caratteristiche per godere del bonus per investimenti in beni strumentali, rientrante nell’Allegato A di cui alla L. 232/2016 (beni industria 4.0). Le due agevolazioni sono cumulabili nei limiti del costo sostenuto per l’investimento, considerando il beneficio fiscale connesso alla detassazione del credito d’imposta. L’ESL del finanziamento agevolato ammonta a 4.000, che in relazione all’ammontare dell’investimento (in questo caso coincidente con l’investimento) risulta essere pari al 4%. Il beneficio connesso al credito beni strumentali risulta essere pari al 63,95%, dato dalla sommatoria di 50% (credito beni strumentali industria 4.0) e 13,95% (beneficio fiscale connesso alla detassazione del bonus). La somma dei due benefici risulta essere inferiore al 100% e pertanto i due incentivi possono essere cumulati.