Efficacia del divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo sui processi pendenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’introduzione del divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, con il D.L. 146/2021, a parere dell’Agenzia delle Entrate, riprende i principi di diritto, già ampiamente condivisi ed affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

È questa la risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria, in occasione dell’incontro tenutosi lo scorso 27.01.2022, organizzato dalla stampa specializzata in materia tributaria e fiscale.

Divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo – Il D.L. n. 146/2021 ha introdotto all’interno dell’art. 12 del D.P.R. 602/1973 rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, il nuovo comma 4-bis, il quale dispone che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella di pagamento, la quale si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi stabiliti dalla legge.

Inutile ricordare che la normativa in prassi ha destato nel mondo tributario e non solo, notevoli perplessità, specie, in riferimento alla “presunta” violazione del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito all’interno dell’art. 24, nonché in ambito comunitario, dall’art. 6 della CEDU.

Ed ancora, tra i numerosi dubbi applicativi ed interpretativi che la nuova norma ha insorto tra gli operatori del diritto tributario, vi è quello che riguarda l’operatività del nuovo divieto all’interno dei processi tributari pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Al riguardo, come più sopra già specificato, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate un apposito chiarimento, in merito a tale ultima circostanza sopra descritta.

È stato, infatti, richiesto un chiarimento circa l’impatto applicativo del nuovo divieto sui processi pendenti.

In primo luogo, l’Ente Erariale chiarisce che l’introduzione del nuovo divieto di impugnazione, in realtà, è pertinente, nonché, perfettamente rispondente ai principi di diritto posti in essere dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale, si è mostrata, in più pronunce, favorevole alla impossibilità di impugnabilità dell’estratto di ruolo.

A onor del vero, la considerazione dell’Agenzia delle Entrate, di per sé, è esatta, considerando che, prima della introduzione della nuova norma, si era sviluppato, appunto, tra gli Ermellini un orientamento, il quale era mirato a ritenere che l’estratto di ruolo, essendo un mero elenco, non rientra nella species degli atti impugnabili, giacché, non determina l’insorgere dell’interesse ad agire, così come novellato dall’art. 100 c.p.c. (per approfondimenti vedi “Ineluttabile destino per i ricorsi avverso gli estratti di ruolo pendenti” del 2 febbraio 2022 e “Estratto di ruolo non impugnabile: i diritti del contribuente cedono il passo all’interesse erariale” del 21 dicembre 2021).

Sebbene, per un verso la c.d. linea di continuità con la giurisprudenza, in tale ultima circostanza è ravvisabile, per un altro verso, tale continuità è del tutto assente.

Difatti, la nuova norma, da una parte introduce il divieto dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, già sancito dai principi di diritto della Suprema Corte, dall’altra, però, ammette la possibilità di diretta impugnazione, subordinandola alla sussistenza di determinate condizioni.

In merito a tale ultimo aspetto, si rileva, invero, una linea didiscontinuità con i dettami degli Ermellini, giacché, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha asserito, più volte che il diritto alla tutela anticipata, riconosciuto al contribuente, in occasione del rilascio del documento dell’estratto di ruolo è assoluto ed incondizionato (Cfr. Sent. Cass. S.U. n. 19704/2015) e non “asservito” alla sussistenza di specifiche condizioni, così, come ora previsto dal comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.

A ben vedere, vi è una enorme discrepanza in merito alla impugnabilità dell’estratto di ruolo tra i principi della Suprema Corte e il nuovo dettato normativo.

Tuttavia, da tale ultima circostanza, si può, dunque, desumere che il nuovo comma 4-bis ha una efficacia sostanziale, e quindi, non riferibile in alcun modo a situazioni processuali verificatesi prima della sua entrate in vigore, ovvero, della sua entrata nel mondo giuridico, anche perché, si ricorda che la legge dispone perl’avvenire e non ha effetto retroattivo.

Sulla base delle predette argomentazioni, ne consegue che le nuove e specifiche condizioni di accesso alla diretta impugnazione della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, possono essere applicate solo a partire da ricorsi notificati dal 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, il quale ha introdotto il suddetto comma 4-bis all’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.