Il decreto-legge recante oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ovvero il cd. decreto PNRR, è tornato sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato nel pomeriggio di ieri, 21 aprile 2022, per un secondo esame. Tra le misure che maggiormente hanno suscitato clamore, l’allargamento degli obblighi di fatturazione elettronica alle cd. “imprese minori”, secondo modalità che ora paiono essere delineate in via definitiva, e che prevedono una serie di step successivi. Sfortunatamente, occorre evidenziare sin da subito, il nuovo testo non prevede grandi miglioramenti rispetto a quello trapelato in prima battuta, e che le “correzioni” apportate non hanno tenuto in minima considerazione i suggerimenti da più parti pervenuti via via che trapelavano gli intendimenti dell’esecutivo.
Innanzi tutto, rispetto al primo testo emerso dal precedente CDM (in bozza, posto che il decreto approvato in tale occasione non è mai arrivato in Gazzetta Ufficiale), confrontato con quanto emerge dalla bozza del testo vagliato in sede di secondo esame, emerge che viene confermata la cancellazione dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, a partire dal 1° luglio 2022, dei casi di esonero dagli obblighi di fattura elettronica attualmente previsti a favore dei contribuenti rientranti nelle seguenti casistiche:
- Contribuenti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Contribuenti che hanno optato per la Legge 398, articoli 1 e 2, del 16 dicembre 1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Cancellata anche la previsione che i soggetti in regime Legge 398, che hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, debbano assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
Quanto sopra, a partire dal 1° luglio 2022. Viene quindi confermata la decorrenza dei nuovi obblighi da luglio, lasciando disattese le speranze di poter affrontare la questione a partire dal 2023.
Tuttavia, verrebbero confermati e meglio chiariti i rumors trapelati nei giorni scorsi: obbligo dal 1° di luglio 2022, ma non per tutti.
A fare da spartiacque tra soggetti obbligati e soggetti ancora esonerati, stante la bozza (è bene ripeterlo ancora una volta) sarà l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente (ovvero, nel 2021): l’obbligo di e-fattura scatterà a partire dal mese di luglio 2022 solo se tale ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 risulta superare una determinata soglia, che viene stabilita in euro 25.000.
Occorrerà prestare molta attenzione nella verifica di tale soglia per coloro che avessero iniziato l’attività nel 2021. Infatti, secondo il testo attualmente disponibile, l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente dovrà essere verificato tenendo in considerazione il ragguaglio ad anno.
Ad esempio, un forfettario che avesse iniziato l’attività nel mese di agosto 2021, conseguendo ricavi per 20mila euro, si troverà già attratto nell’obbligo di fatturazione elettronica a partire da luglio 2022, poiché, considerato il ragguaglio ad anno, la soglia dei 25mila euro viene comunque superata.
Un’altra novità emergente dalla nuova bozza riguarda tutti coloro che restano sottosoglia e di conseguenza possono ora tirare un sospiro di sollievo. Solo per il momento, però, e non per molto, visto che l’esonero non verrà mantenuto ancora a lungo.
Infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica viene introdotto in via veramente diffusa, ovvero proprio per tutti, senza previsione di alcun tipo di ulteriore esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024.
Al momento, comunque, occorre concentrarsi su coloro che dovranno farsi trovare pronti già a partire da luglio, con la parziale tranquillità che può derivare dal fatto che anche la nuova bozza conferma la concessione di un minimo periodo di tolleranza.
Infatti, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si saranno applicate ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.