Nella riunione di ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, approvando un pacchetto di sostegni per 14 miliardi (cifra decisamente superiore rispetto alle ipotesi paventate in precedenza).
Tra le misure a sostegno della liquidità delle imprese da segnalare nuove garanzie SACE per finanziamenti rivolti ad imprese che dimostrino di aver avuto ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero la cui attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
Viene inoltre ripotenziato il funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia, attraverso l’aggiunta del comma 55-bis alla legge di bilancio 2022, aumentando la percentuale di garanzia laddove i fabbisogni siano motivati dalla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, e in generale vengono rimodulate le modalità di erogazione della stessa.
Viene previsto un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si siano tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. In particolare, saranno destinatarie di tali sostegni le imprese:
- che hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- il cui costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto è incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- che hanno subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Il contributo, di importo massimo pari a €400.000, sarà determinato attraverso il meccanismo ormai noto; verrà applicata una percentuale variabile sulla base dei ricavi alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del presente e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- c) per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
Maggiorazioni all’orizzonte anche per alcuni crediti del Piano Industria 4.0; in particolare:
- Per gli investimenti in beni immateriali di cui nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è elevata al 50 per cento (in luogo dell’attuale 20%);
- Per il bonus formazione 4.0, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento (previste per le piccole imprese) e del 40 per cento (per le medie imprese) previste dal comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per i progetti formativi iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto le aliquote summenzionate scendono al 40 per cento e al 35 per cento rispettivamente.