A distanza di circa due anni dall’introduzione del Superbonus e dopo i continui cambiamenti della disciplina riguardante la cessione dei crediti, la confusione è totale. Imprese, professionisti e committenti sono costretti ad operare in situazioni di assoluta incertezza.
Le società di revisione, incaricate dagli istituti di credito, delle attività di due diligence per addivenire alla cessione dei crediti si trovano in estrema difficoltà e in alcuni casi le richieste fatte destano non poche perplessità. È frequente che le richieste non siano corrette e rischiano di contribuire alla destabilizzazione dell’intero sistema implementando le difficoltà, già in sé numerose, che si incontrano nel completamento, con esito positivo, dell’iter di cessione dei crediti.
I dubbi trovano origine nell’applicazione anticipata di una nuova disposizione che entrerà in vigore dal 1° maggio prossimo e che prevede il divieto di cessione parziale dei crediti. Le società di revisione, già durante questo periodo, con riferimento a determinate operazioni, le cui operazioni di verifica saranno completate dopo la predetta data, ricordano al committente che non è possibile completare la cessione in quanto la disposizione citata impedisce le cessioni parziali. L’indicazione è corretta in astratto, ma in molti casi non è applicabile e quindi il mancato completamento dell’iter che condurrà alla cessione del credito non è giustificato.
La novella è contenuta nell’art. 121, con l’aggiunta del comma 1-quater che così dispone: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7”.
Uno dei casi che si verifica con maggiore frequenza riguarda la cessione dei crediti corrispondenti a due SAL a soggetti diversi. L’ipotesi è estremamente frequente soprattutto dopo che Poste Italiane ha sensibilmente ridotto le operazioni di acquisto escludendo i crediti originati dalle operazioni di sconto in fattura.
Si consideri ad esempio il caso in cui un professionista (o un’impresa) abbia ceduto il credito di cui al primo SAL, pari almeno al 30 per cento, a Poste Italiane. Dopo le numerose limitazioni alle cessioni dei crediti, il soggetto cedente risulta di fatto costretto ad effettuare l’operazione di cessione del credito, corrispondente al secondo SAL, in favore di un soggetto diverso (Poste non acquista). In questo caso può nascere il problema in quanto alcune società di revisione, che effettuano la due diligence, eccepiscono che l’operazione non può essere conclusa stante il divieto di cessione parziale. La soluzione negativa origina da un clamoroso equivoco relativo alla nozione di “cessione parziale” in considerazione dell’ulteriore limitazione prevista dal citato comma 1-quater in vigore dal 1° maggio prossimo.
È possibile individuare più di un’argomentazione a sostegno di una soluzione positiva nel senso di consentire la cessione del credito anche se la cessione del credito corrispondente al primo SAL è stata effettuata in favore di un soggetto diverso.
In primis, deve essere osservato come la novella non abbia determinato l’abrogazione della disposizione che consente di effettuare la cessione del credito corrispondente all’intero intervento, in base a due stati di avanzamento lavori e l’ultima parte alla fine dei lavori agevolati. L’unica condizione richiesta dalla disposizione è che il singolo stato di avanzamento sia almeno equivalente al 30 per cento dell’intervento complessivo. Questa disposizione continua ad essere ancora oggi in vigore. La cessione dei crediti nella misura corrispondente al singolo SAL non equivale al frazionamento del credito, ma è una suddivisione dello stesso prevista dalla legge.
Il divieto di frazionamento deve essere correttamente inteso trovando applicazione esclusivamente con riferimento al credito oggetto di cessione. Ad esempio, se il credito relativo al secondo SAL ammonta a 30.000 euro, dal 1° maggio prossimo la cessione dovrà essere effettuata per intero, nella medesima misura. Non sarà consentito, ad esempio, effettuare una cessione parziale di 28.000 euro. Sono dunque irrilevanti le cessioni precedentemente effettuate in favore di un altro soggetto. L’osservanza della disposizione deve essere verificata esclusivamente con riferimento al credito oggetto di cessione essendo ininfluenti le precedenti operazioni.
È parimenti irrilevante la circostanza che il contribuente abbia in precedenza effettuato una cessione parziale allorquando la norma che vieta tali operazioni non era ancora in vigore. Ad esempio, se il primo SAL era pari a 50.000 euro, ed il committente ha ceduto il credito (prima del 1° maggio) nella misura di 35.000 euro, tale circostanza non pregiudica la cedibilità del credito relativo al secondo SAL a condizione che tale credito sia ceduto integralmente. Tornando all’esempio precedente, il credito relativo al secondo SAL, pari a 30.000 euro, deve essere ceduto per intero.
Le contestazioni effettuate da alcune società di revisione possono essere spiegate solo con una situazione che rischia di essere completamente fuori controllo e che possono essere ragionevolmente superate con un po’ di buon senso.