Dichiarazione d’intento, fattura elettronica sotto la lente di ingrandimento

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il tempo è tiranno, soprattutto quando gli imprevisti sono dietro l’angolo. Come nella programmazione degli adempimenti tributari nell’ambito dei quali i controlli formali preventivi stanno progressivamente sostituendo quelli sostanziali successivi all’effettuazione dell’operazione fiscalmente rilevante. Verifiche nell’ambito delle quali l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di ritardare o perfino inibire l’azione posta in essere dal contribuente.

I meccanismi di contrasto alle frodi hanno subito una forte accelerazione, invadendo ambiti fino ad oggi inesplorati. Alle origini questi si limitavano alla verifica del limite per la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto.
In tale ipotesi, infatti, qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, pari a 5.000 €, il modello F24 è scartato. La compensazione, eseguibile rigorosamente dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero dell’istanza dalla quale il credito emerge, ha introdotto un controllo preventivo su tutte le compensazioni eseguite dal contribuente.

La predetta disposizione, successivamente estesa a tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, da meccanismo di mera congruità dell’importo compensato rispetto a quello dichiarato, complice l’obbligo di effettuare tutte le compensazioni esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ha assunto una valenza decisamente più pervasiva.

Introducendo l’obbligo generalizzato di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito in tutti casi in cui vi sia l’intenzione di compensare oltre la soglia stabilita, la delega F24 che implichi una compensazione annuale oltre 5.000 euro e, comunque, prima che siano decorsi 10 giorni dall’invio della dichiarazione, verrà preventivamente scartata dal sistema informativo dell’Amministrazione Finanziaria.

Lo stesso accadrà a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 qualora la relativa dichiarazione d’intento vengo invalidata. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 293390 del 28 ottobre 2021 è stata data attuazione al presidio anti-frodi in materia di dichiarazioni di intento previsto dall’articolo 1, commi da 1079 a 1081, della Legge n. 178 del 2020. Introducendo un’analisi di rischio finalizzata all’inibizione del rilascio e all’invalidazione delle lettere d’intento considerate illegittime, il nuovo impianto normativo prevede espressamente che in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Sul punto l’articolo 1 del DL n. 746 del 1983 vigente, come modificato dall’articolo 12-septies del DL n. 34 del 2019, prevede che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Tale disposizione, rimasta lettera morta ai fini dei controlli fino all’approvazione del predetto Provvedimento del 28 ottobre 2021, trova oggi pregnanti risvolti operativi. L’invalidazione della dichiarazione d’intento indicata, infatti, comporterà lo scarto della relativa fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) ad essa riferita. Il motivo dello scarto, in particolare, sarà specificato nella ricevuta recapitata ai sensi del punto 2.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni rilasciata in tutti i casi in cui le fatture elettroniche o lotto di fatture elettroniche vengono rigettate.

Si colga, inoltre, che l’indicazione in fattura degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione costituiscono anche un requisito sostanziale per applicare l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue, pertanto, che qualora la dichiarazione d’intento sia invalidata successivamente all’emissione della fattura elettronica il fornitore dovrà emettere una nota di variazione e una nuova fattura, questa volta secondo il regime ordinario.