In procinto dell’effettiva entrata in vigore del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022 (cosiddetto Decreto Prezzi) prevista per il 15 aprile 2022, in quanto la sua efficacia è stata differita al trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta lo scorso 16 marzo 2022, il MiTE pubblica sul sito dell’Enea le risposte alle faq sulla prima applicazione dei nuovi costi massimi.
Il predetto decreto ministeriale, rivoluzionando l’approccio all’asseverazione della congruità dei prezzi degli interventi rilevanti ai fini dell’efficientemento energetico degli edifici, prevede che il tecnico abilitato deve asseverare la congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A, nonché conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto. Solo per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici secondo i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ovvero secondo i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o, ancora, i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Il MiTE chiarisce come i costi indicati nell’Allegato A al decreto ministeriale in commento sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nel caso di isolamento di pareti disperdenti, concorrono ai citati costi massimi la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante. Lo stesso, ad esempio, accade per le superfici orizzontali o inclinate, dove è necessario includere anche la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata. Sul punto, inoltre, il Ministero conferma che i costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera, mentre rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.
Il Mite conferma che per le spese professionali si continuerà a fare riferimento ai massimali previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, recante le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Mentre per le opere relative alla mera installazione, manodopera inclusa, i costi di riferimento saranno calcolati sulla base dei prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto prezzi.
Come per il recente passato, nel caso il cui l’Allegato A non preveda una specifica voce sarà possibile ricorrere al cosiddetto “nuovo prezzo” che deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In questo caso il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che potrà essere oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”). Tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti.
Il piatto forte, tuttavia, è un altro. Nel ricordare che secondo l’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 34 del 2022 l’asseverazione della congruità dei prezzi debba avvenire secondo i prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi, e ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi), il MiTE afferma che l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi. Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni. La spesa ammissibile asseverata, pertanto, sarà pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta.