Credito d’imposta Mezzogiorno dimenticato dal documento programmatico

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il Documento Programmatico di Bilancio inviato nei giorni scorsi a Bruxelles non contiene l’ipotizzata estensione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno agli anni successivi al 2022.

Pertanto, salvo ripensamenti in extremis e sorprese della legge di Bilancio per il triennio 2022-2024, la misura sarà fruibile al ricorrere dei presupposti di legge sino al 31 dicembre 2022. Infatti, l’articolo 1, comma 171, lett. a) della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha esteso a quella data il precedente termine del 31 dicembre 2020.

L’eventuale ritorno ad occuparsi della norma che introduce e disciplina l’incentivo in questione, l’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208/2015, sarebbe stata occasione ghiotta per tentare di superare una criticità più volte sollevata su queste pagine: l’attuale preclusione del beneficio agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario.

La querelle– L’articolo 1, comma 98, della legge n. 205 del 28 dicembre 2015 prevede che il detto credito d’imposta è attribuito alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi. Il legislatore opera un esclusivo riferimento al concetto di impresa nell’accezione civilistica, senza alcuna preclusione dell’agevolazione in base alla tipologia di determinazione del reddito cui l’impresa è soggetta.

Nell’ampia nozione di impresa si colloca anche l’impresa agricola secondo la definizione fornita dall’articolo 2135 del Codice Civile di “Imprenditore agricolo” la cui attività agricola costituisce esercizio di attività economica in forma di impresa a menzione degli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

L’intoppo nasceva però con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 la quale precisa che destinatari del beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Nella circolare non viene fatta menzione alcuna dell’ipotesi degli imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario, ossia imprese individuali e società semplici agricole. In assenza di un esplicito riferimento a questi contribuenti, non era chiaro come interpretare il silenzio dell’Agenzia delle Entrate.

Sinché il mistero non è stato definitivamente svelato il 10 dicembre 2020 dalla Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate, in risposta all’istanza di interpello n. 917-753/2020, con cui è stato chiarito che restano esclusi dalla fruizione del credito d’imposta gli imprenditori agricoli individuali e le società semplici che producono esclusivamente reddito agrario secondo le disposizioni degli articoli 32 e ss. del TUIR.

Ai fini dell’esclusione, a parere dell’Agenzia, non rileva l’estensione del beneficio da parte della norma ai comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.

Per questi settori produttivi, difatti, l’agevolazione è fruibile dalle imprese agricole che producono reddito d’impresa. Il beneficio si rivolgerebbe, pertanto, agli esercenti attività di allevamento e attività agricole “connesse” di cui al terzo comma dell’articolo 2135 C.C. esercitate in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal citato articolo 32 del TUIR. In queste ipotesi, difatti, ci si trova di fronte ad un reddito d’impresa.

Reddito d’impresa è pure quello determinato da società in nome collettivo e in accomandita semplice, pur se nei limiti imposti dall’articolo 32 del TUIR, in quanto qualificato tale dal medesimo articolo 55. Analogamente, beneficiano della misura le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, sia pure in presenza di opzione per l’imposizione catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, poiché il DM n. 213 del 2007 qualifica redditi d’impresa i redditi prodotti.

L’evoluzione della questione – La preclusione dell’agevolazione agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, poiché non operata esplicitamente dalla legge, non ha mai convinto più di tanto.

Della vicenda, difatti, nelle scorse settimane sono stati interessati il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro per il Sud all’ambizioso fine di risolvere la criticità anche, eventualmente, con il disegno di legge per riorganizzare gli incentivi per le imprese del Sud previsto dal PNRR.