Credito d’imposta investimenti: indicazione dell’agevolazione anche sui ddt

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il comma 1062 dell’articolo 1 della L. 178/2020, in riferimento agli oneri posti a carico dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, tra l’altro prevede che “i fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

Con gli interpelli nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la fattura originaria cartacea fosse priva della prescritta indicazione, l’annotazione può essere apposta in modo indelebile, anche con apposito timbro.

Qualora, invece, la fattura originaria fosse elettronica è possibile procedere all’annotazione sulla stampa della stessa, ovvero, quale alternativa, inviare al Sdi l’originaria fattura con allegato un documento che contenga gli estremi della fattura originaria ed i riferimenti all’agevolazione.

Invero, dalla risposta n. 439, visto che l’Agenzia ha dichiarato che “considerato che i documenti prodotti dall’impresa istante risultano privi del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate”, pare emergere la possibilità di procedere alla regolarizzazione mediante la prescritta autorizzazione anche sui contratti di leasing che ne fossero sprovvisti.

L’interpello n. 270 del 18 maggio scorso verte sull’obbligo o meno di annotazione sui documenti di trasporto, nonché sui verbali di collaudo.
Nell’arresto di prassi appena citato, l’istante, infatti, chiede se l’annotazione richiesta dalla norma debba essere apposta anche sui citati documenti.

L’Agenzia, nel ricordare che la norma prevede che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo”.

In pratica, quindi, si dovrà provvedere a recuperare tutti i ddt dei beni oggetto di agevolazione e, a meno che non presentino già la prescritta indicazione, ipotesi invero alquanto remota, provvedere alla integrazione manuale con l’annotazione dei riferimenti della norma.

Rammentiamo che le integrazioni devono essere apposte entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Considerato che gli estremi dei ddt sono riportati nella fattura che riporta la prescritta annotazione, pare legittimo chiedersi se questa ridondante ed inutile complicazione sia in linea con la tanto sbandierata semplificazione e filosofia del “Fisco amico” ….

In ordine ai verbali di collaudo, l’Erario chiarisce che “nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell’investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062”.