Crediti d’imposta: ritardi nei trasferimenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

I crediti d’imposta sembrano aver perso la strada di casa. Le comunicazioni aventi ad oggetto l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo e cessione del credito trasmesse all’Amministrazione Finanziaria negli ultimi giorni del mese di febbraio 2022 non sono ancora disponibili sulla piattaforma web a disposizione di fornitori e cessionari. E’ un semplice ritardo o il sintomo di una nuova strategia dell’Amministrazione Finanziaria?

Nonostante l’entrata I crediti d’imposta sembrano aver perso la strada di casa. Le comunicazioni aventi ad oggetto l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo e cessione del credito trasmesse all’Amministrazione Finanziaria negli ultimi giorni del mese di febbraio 2022 non sono ancora disponibili sulla piattaforma web a disposizione di fornitori e cessionari. E’ un semplice ritardo o il sintomo di una nuova strategia dell’Amministrazione Finanziaria?

Nonostante l’entrata in vigore delle numerose disposizioni in senso anti-frode, quali il DL n. 157 del 2021, la Legge n. 234 del 2021, il DL n. 4 del 2022 e il DL n. 13 del 2022, le modalità di esercizio delle opzioni e le conseguenti procedure di utilizzo dei crediti d’imposta trasferiti non hanno subito novità sostanziali. Da ultimo, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, è stato confermato l’iter secondo i quali i crediti d’imposta sono disponibili ai fornitori e cessionari sulla propria piattaforma a decorrere dal giorno dieci del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Un termine cruciale in quanto rappresenta il primo momento utile a decorrere dal quale gli stessi possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ora secondo le nuove regole disposte dal Decreto Legge n. 13 del 2022.

Da una valutazione empirica è emerso che i crediti d’imposta relativi alle comunicazioni dell’opzione di cui all’articolo 119 e 121 del Decreto Rilancio n. 34 del 2020 inviate nel mese di febbraio non sono ancora disponibili, nonostante la ricevuta di presentazione sia stata rilasciata entro la fine dello stesso mese. Un ritardo che non sembra essere giustificato nemmeno dal controllo preventivo dell’Amministrazione Finanziaria finalizzato al contrasto delle frodi in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 122-bis del Decreto Rilancio. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, nello stabilire i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle predette disposizioni, non altera le procedure ordinarie di trasmissione.

Il controllo preventivo, difatti, si esplica in una fase successiva rispetto alla ricezione della comunicazione, che resta invariata nella sua tempistica. Da sempre a seguito dell’invio della comunicazione, entro 5 giorni, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La seconda ricevuta, quella relativa al controllo preventivo della comunicazione e dell’eventuale attivazione della sospensione di cui all’articolo 122-bis, fermo restando il protocollo di ricezione già assegnato con la prima, si limita a rendere noto l’esito della comunicazione e la sua eventuale accettazione. E’ la prima ricevuta ad attestare la corretta ricezione della comunicazione.

Orbene, davvero non si comprende da cosa possa scaturire il ritardo nella messa a disposizione dei crediti d’imposta. Non potendo immaginare diverse basi giuridiche che possano giustificare lo slittamento, l’auspicio è che si sia trattato di un semplice ritardo. Trenta ulteriori giorni di attesa, infatti, sarebbero insostenibili per fornitori e cessionari. in vigore delle numerose disposizioni in senso anti-frode, quali il DL n. 157 del 2021, la Legge n. 234 del 2021, il DL n. 4 del 2022 e il DL n. 13 del 2022, le modalità di esercizio delle opzioni e le conseguenti procedure di utilizzo dei crediti d’imposta trasferiti non hanno subito novità sostanziali. Da ultimo, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, è stato confermato l’iter secondo i quali i crediti d’imposta sono disponibili ai fornitori e cessionari sulla propria piattaforma a decorrere dal giorno dieci del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Un termine cruciale in quanto rappresenta il primo momento utile a decorrere dal quale gli stessi possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ora secondo le nuove regole disposte dal Decreto Legge n. 13 del 2022.

Da una valutazione empirica è emerso che i crediti d’imposta relativi alle comunicazioni dell’opzione di cui all’articolo 119 e 121 del Decreto Rilancio n. 34 del 2020 inviate nel mese di febbraio non sono ancora disponibili, nonostante la ricevuta di presentazione sia stata rilasciata entro la fine dello stesso mese. Un ritardo che non sembra essere giustificato nemmeno dal controllo preventivo dell’Amministrazione Finanziaria finalizzato al contrasto delle frodi in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 122-bis del Decreto Rilancio. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, nello stabilire i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle predette disposizioni, non altera le procedure ordinarie di trasmissione.

Il controllo preventivo, difatti, si esplica in una fase successiva rispetto alla ricezione della comunicazione, che resta invariata nella sua tempistica. Da sempre a seguito dell’invio della comunicazione, entro 5 giorni, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La seconda ricevuta, quella relativa al controllo preventivo della comunicazione e dell’eventuale attivazione della sospensione di cui all’articolo 122-bis, fermo restando il protocollo di ricezione già assegnato con la prima, si limita a rendere noto l’esito della comunicazione e la sua eventuale accettazione. E’ la prima ricevuta ad attestare la corretta ricezione della comunicazione.

Orbene, davvero non si comprende da cosa possa scaturire il ritardo nella messa a disposizione dei crediti d’imposta. Non potendo immaginare diverse basi giuridiche che possano giustificare lo slittamento, l’auspicio è che si sia trattato di un semplice ritardo. Trenta ulteriori giorni di attesa, infatti, sarebbero insostenibili per fornitori e cessionari.