Il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni bis – contributo perequativo (art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) deve essere trasmesso telematicamente entro e non oltre il 28 dicembre 2021. I tempi sono ristretti, e ricadono in un mese nel quale (teoricamente) potrebbero anche esserci alcuni giorni di stop conseguenti alle festività, ma sono anche altre le ragioni per le quali è necessario tenere d’occhio il calendario.
Ci riferiamo, in particolare, alla verifica di un aspetto preliminare di fondamentale importanza per l’accesso al contributo stesso, un aspetto che deve essere verificato con attenzione ancor prima di preoccuparsi della verifica dell’intercorso calo dei risultati di esercizio nella misura minima del 30% nel confronto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, e della verifica delle ulteriori variabili in gioco, ovvero ammontare dei contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate già riconosciuti ed ammontare dei ricavi e compensi tipici del secondo esercizio precedente.
Vi sono infatti due condizioni essenziali che, laddove non rispettate, fanno immediatamente venir meno il diritto al riconoscimento del contributo, ovvero il non aver trasmesso telematicamente il dichiarativo Redditi 2021 con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e il non aver “validamente presentato” il dichiarativo Redditi 2020 con riferimento all’esercizio in corso dal 31 dicembre 2019.
Per quanto riguarda il modello Redditi 2020, riferimento anno 2019, occorre considerare che viene fatto espressamente riferimento alla dichiarazione validamente presentata. Ciò significa che la dichiarazione deve essere stata trasmessa telematicamente e accettata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine massimo di 90 giorni a partire dalla data ultima di trasmissione consentita. Tradotto in date, posto che il modello Redditi 2020 (per periodo coincidente all’anno solare) doveva essere trasmesso telematicamente entro il 10 dicembre 2020, per poter procedere con le ulteriori verifiche finalizzate al CFP perequativo è necessario che la dichiarazione sia stata inviata entro, al massimo, il 10 dicembre 2020 + 90 giorni (posto che la dichiarazione trasmessa con 90 giorni di ritardo è considerata comunque valida) e quindi entro e non oltre mercoledì 10 marzo 2021.
Laddove la dichiarazione relativa all’anno 2019 sia stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni, la stessa si considera in ogni caso omessa, e se tale circostanza si è verificata il CFP perequativo è precluso.
Per quanto riguarda, invece, il modello Redditi 2021 riferimento 2020, la dichiarazione è validamente presentata se trasmessa nel termine ordinario del 30 novembre 2021 (ed anche nei 90 giorni successivi), ma ciò vale solo per l’aspetto relativo alla dichiarazione dei redditi. Dal punto di vista del contributo perequativo, invece, per espressa previsione di norma, per poter essere ammessi al beneficio, nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti, è indispensabile che la dichiarazione sia stata trasmessa ed accolta entro il 30 settembre 2021.
Se la trasmissione del modello Redditi 2021 non è stata portata a termine entro il 30 settembre scorso, sfortunatamente non vi è modo di rimediare per poter così “recuperare” il titolo di accesso al contributo a fondo perduto; non si tratta, infatti, di una circostanza che possa essere rimediata versando un qualche tipo di sanzione. Lo “stop” alle dichiarazioni al 30 settembre 2021 discende infatti dall’esigenza da parte dello Stato di fotografare ad una certa data le situazioni reddituali e, sulla scorta di tali dati, andare a modulare le modalità di riconoscimento del contributo.
Non a caso, la data del 30 settembre 2021 costituisce anche lo spartiacque dei dati da considerarsi nel modello di istanza in presenza di dichiarazioni integrative o correttive presentate successivamente a tale termine. In questa circostanza, infatti, se i “nuovi” dati comportano un peggioramento a carico del contribuente (ovvero un minor contributo), occorrerà tenere conto di tali dati aggiornati. Se, invece, i dati trasmessi dopo il 30 settembre 2021 ad integrazione o correzione di dati trasmessi in precedenza comportano un beneficio per il contribuente (ovvero un maggior contributo), degli stessi non è possibile tenere conto, e l’eventuale modello di istanza deve riportare le precedenti risultanze.
Tutto questo, sempre tenendo conto che ci si riferisce alle variabili che influenzano il contributo perequativo, ovvero fondamentalmente i risultati economici.
Ne consegue che, ad esempio, se la dichiarazione è stata validamente trasmessa entro il 30 settembre 2021, e dopo tale data è stata presentata una dichiarazione correttiva o integrativa che non è andata a “toccare” il risultato di esercizio (ad esempio perché in prima battuta non si era allegato il modello ISA, oppure perché viene tolto o aggiunto un onere nel quadro RP, ecc.) allora non vi sono considerazioni particolari da fare e nessun problema a livello di perequativo.
Quel che conta è che la dichiarazione redditi 2021 sia stata trasmessa entro il 30 settembre 2021 e che venga preso in considerazione il risultato di esercizio trasmesso a tale data, sempre che – ribadiamo – successivamente non sia stata effettuata una correzione che, ritoccando il risultato di esercizio, comporti un minore contributo a fondo perduto.