Conto alla rovescia per l’ISCRO

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Ancora poco meno di un mese di tempo per la presentazione all’INPS delle domande finalizzate al riconoscimento dell’ISCRO, il nuovo ammortizzatore sociale introdotto dalla scorsa manovra finanziaria (articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) a favore dei soli iscritti all’INPS Gestione Separata in possesso di specifici requisiti.

Ci riferiamo alle richieste relative all’anno 2021 (basate quindi sulle risultanze reddituali fino al 2020), fermo restando che l’ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per un triennio – 2021, 2022 e 2023 – e potrà essere richiesta una volta sola nell’arco del triennio.
I requisiti di accesso sono stringenti, di carattere soggettivo e reddituale.

A poter richiedere l’ISCRO sono esclusivamente i liberi professionisti iscritti, come si è detto, all’INPS Gestione Separata, che conseguono redditi di lavoro autonomo. Come precisato dall’INPS con Circolare 94/2021 i riferimenti reddituali sono da verificarsi guardando al solo reddito derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo e quindi:

  • Quadro RE del Modello Redditi, nel caso di esercizio dell’attività in forma individuale (o LM per regime forfettario o regime di vantaggio);
  • Quadro RH del Modello Redditi nel caso di esercizio dell’attività professionale sotto forma di partecipazione a studi associati.

Essendo la misura dedicata ai liberi professionisti, restano in ogni caso escluse le attività condotte sotto forma di impresa o di partecipazione ad impresa.

Al fine di ottenere l’ISCRO è necessario rispettare molti requisiti, alcuni dei quali volti ad evitare il riconoscimento dell’indennità a coloro che già beneficiano di altre prestazioni previdenziali. Di conseguenza, è necessario:

  • Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto (ma non costituisce causa ostativa la percezione di pensione di invalidità);
  • Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Non essere beneficiari di reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019);
  • Non essere beneficiari di indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Devono altresì essere rispettati dei requisiti reddituali:

  • Il reddito di lavoro autonomo prodotto nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda deve essere inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda stessa. Nel caso specifico di domanda presentata nel 2021, quindi, il reddito prodotto nel 2020 deve essere inferiore al 50% della media dei redditi 2017-2018 e 2019;
  • Il reddito, derivante dall’attività autonoma, dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (nel nostro caso, quindi, il reddito 2020) non deve essere superiore a 8.145 euro.

Infine, è richiesta la regolarità contributiva (Durc on line con esito positivo) ed è altresì necessario essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione separata INPS.

Nel rispetto delle summenzionate condizioni, al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennità per il 2021 è necessario presentare domanda entro il 31 ottobre 2021 tramite il servizio presente nell’area personale del sito INPS, accessibile tramite CIE, SPID o Carta CNS.

Si ricorda che il servizio è già stato reso disponibile a partire dal 1° luglio 2021, tant’è che con messaggio INPS n. 3180 del 22 settembre 2021 l’Istituto ha già reso note le modalità di presentazione delle domande di riesame relative alle richieste di ISCRO che sono state già trasmesse e sono sfociate in un diniego (vedasi ISCRO: entro 20 giorni la richiesta di riesame delle istanze bocciate ).

Ciò nondimeno, si ribadisce a favore di coloro che ancora non avessero provveduto, che la presentazione della domanda è fattibile entro il 31 ottobre 2021.

Se la domanda ISCRO viene accolta, ad essere riconosciuta sarà una indennità pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato. Ad esempio, se il richiedente in possesso di tutti i requisiti ha conseguito nel 2020 un reddito professionale di 6.000 euro, si ottiene euro 6.000/2(semestri) x 25% = ISCRO euro 750 mensili, concessi per 6 mesi. Quanto sopra, comunque, nell’ambito del limite imposto dalla norma, che prevede un’ISCRO mensile in ogni caso non inferiore a 250 euro e non superiore a 800 euro al mese. Ne consegue che in caso di accoglimento l’indennità minima sarà pari a euro 1.500 euro (250 euro al mese per 6 mesi) e quella massima pari a 4.800 euro (euro 800 al mese per sei mesi).

Dal punto di vista fiscale occorre evidenziare che l’indennità non concorre alla formazione del reddito, mentre dal punto di vista previdenziale è bene ricordare che la stessa non comporta accredito di contribuzione figurativa.

Un ultimo aspetto da ricordare è quello connesso all’aggiornamento professionale: la norma istitutiva prevede che l’erogazione dell’indennità debba essere accompagnata dalla partecipazione da parte dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale. Tali percorsi ad oggi non sono stati resi noti, e la loro definizione è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF.