Condominio minimo: comunicazioni all’anagrafe tributaria entro il 7 aprile

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che entro il 16 marzo di ciascun anno avvenga la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente ai fini della dichiarazione precompilata, ivi comprese le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio dei dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

In sostanza gli amministratori di condominio con detta comunicazione ogni anno trasmettono all’agenzia delle entrate, ai fini della compilazione delle c.d. dichiarazioni precompilate, i dati delle spese condominiali sostenute per detti interventi nonché le quote rispettivamente di competenza di ciascun condomino.

L’agenzia delle entrate attraverso il provvedimento n. 83833/2022, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha prorogato al 7 aprile 2022, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2021, i termini previsti per la trasmissione dei dati in oggetto, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

L’amministrazione finanziaria con una delle Faq pubblicate sul suo sito internet ha fornito interessanti precisazioni in merito all’ adempimento in relazione ai condomini minimi.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

Da quanto precede emerge, dunque, chiaramente l’obbligo di operare la comunicazione in commento entro il prossimo 7 aprile anche per i condomìni minimi se anche solo uno dei condòmini ha optato per la cessione del credito.

Non si può non evidenziare che tale comunicazione può essere in taluni casi particolarmente articolata nella sua compilazione con evidenti difficoltà in capo al condomino incaricato nella corretta predisposizione della stessa.

Ciò non di meno si ritiene che in caso di omessa comunicazione il beneficiario della detrazione fiscale non possa essere punito con la decadenza dall’agevolazione né che il condomino che sarebbe stato incaricato della comunicazione posa essere destinatario della sanzione pari a 100 per ciascuna comunicazione prevista dal comma 5 bis dell’art. 3 del d. lgs 175/2014 per omessa o tardiva trasmissione dei dati.

Questo è ciò che emerge dalla lettura di una Faq dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2022 sul tema del condominio minimo e di esecuzione degli interventi edilizi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.

Del resto, depone a favore di tale conclusione la circostanza che le norme in materia di detrazioni edilizie o cessione del credito non prevedono una tale causa di decadenza e parimenti lo stesso comma 5 bis non prevede tra i soggetti destinatari della sanzione il condominio minimo.