Commercialisti: richiesta la proroga per l’approvazione dei bilanci

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Prorogare il termine finale di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, fissandola a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Arriva, per tempo, la richiesta dei tre commissari straordinari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, rivolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco. Una missiva circostanziata che punta al nocciolo del problema.

Ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio di esercizio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione. Dello stesso tenore, in tema di società a responsabilità limitata, il contenuto dell’articolo 2478-bis del codice civile.

A causa della pandemia l’articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva già previsto che, in deroga alle predette norme e alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria relativa all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 potesse essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Disposizione che, tutti’oggi, non è stata ancora toccata dalle diffuse proroghe che hanno interessato le principali misure emergenziali in tema di bilancio di esercizio.

I Commercialisti, consci dei problemi legati al perdurare del periodo emergenziale, che si riflette nelle diffuse difficoltà di determinazione dei valori di bilancio, spesso collegate a norme, tutt’altro che marginali, di recente introduzione, chiedono una proroga generalizzata, anche in assenza delle particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, “in analogia a quanto disposto per l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020 dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

I Commercialisti, a ragione, tirano in ballo le infelici modifiche apportate alla rivalutazione dei beni immateriali (marchi e brevetti) dall’articolo 1, commi 622-624, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I dubbi interpretativi ancora in essere in merito alla possibilità di revocare, anche a livello civilistico, la rivalutazione effettuata ed il prolungamento a 50 anni, rispetto ai 18 anni ordinari, del periodo di deducibilità, pongono ostacoli che meritano ulteriore tempo per analisi e valutazioni.