Circolare Superbonus: l’indicazione dei contratti collettivi trova la propria forma

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Dopo l’ondata di modifiche legislative, dal Decreto Legge “Anti-Frodi” fino all’ultimo Decreto Legge “Aiuti”, l’Amministrazione Finanziaria fornisce i primi chiarimenti ufficiali con riferimento alle principali novità introdotte. La Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 è l’occasione per fare il punto sulle modifiche apportate al Superbonus, ai Bonus minori e alla disciplina della cessione dei crediti. Pochi i veri chiarimenti, tante le questioni già risolte.

L’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, fornisce le indicazioni operative in merito all’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori edili e nelle relative fatture. Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 28-quater del DL n. 4 del 2022 ha previsto che i principali benefici collegati al recupero del patrimonio edilizio possono essere riconosciuti nel solo caso in cui nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, inoltre, dovrà essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori medesimi.

La disposizione, che troverà applicazione per gli affidamenti di lavori edili, di qualsiasi rilevanza, nell’ambito di opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, riguarderà il Superbonus, il recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR, gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL n. 63 del 2013, quelli di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del stesso Decreto Legge, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge di bilancio 2020, l’installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi quelli rilevanti ai fini del Superbonus, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del DL n. 63 del 2013, gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del DL Rilancio, nonchè il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, il Bonus mobili e il Bonus verde.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti attesi. In primo luogo, come anticipato, il limite dimensionale deve essere parametrato al valore della complessiva “opera”, e non più soltanto alla quota parte attinente ai lavori edili. Ne consegue che il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto che i lavori edili di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, si può ritenere che siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL): codice F012, che ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016), codice F015, codice F018, che ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017.

Tale obbligo, previsto anche nel caso in cui l’affidamento dei lavori avvenga per il tramite di un General Contractor, ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto, interesserà esclusivamente le imprese che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si siano avvalse di lavoratori dipendenti. Il riferimento ai “datori di lavoro”, infatti, esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività, non in qualità di lavoratori dipendenti.

In maniera inaspettata rispetto alla rigidità mostrata fino ad oggi, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento. In questo caso, tuttavia, il soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

Come previsto dall’articolo 28-quater, comma 2, del DL Sostegni-ter, la disposizione acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati, avviati successivamente a tale data. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’ottica della semplificazione, la prescrizione opererà con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Nessun riferimento, pertanto, al momento del rilascio del titolo edilizio. Verranno interessati tutti gli interventi in corso, limitatamente agli affidamenti e ai lavori avviati successivamente alla data soglia.