CFP start-up: al via le istanze fino al 9 dicembre

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 305784/2021 dell’8 novembre sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ovvero il cosiddetto CFP Start-Up decreto Sostegni.

Si tratta del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (e di conseguenza non sono stati ammessi al CFP Sostegni in assenza di calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019), e che hanno dato inizio attività all’impresa nel 2019.

La circostanza che l’attività abbia avuto inizio nel 2019 deve emergere dalle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la CCIAA, e, come precisato dal Provvedimento, sarà verificata mediante un servizio messo a disposizione da Unioncamere sulla base della Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate.

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 (salvo erede o avente causa di operazione straordinaria), agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR ed agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Le informazioni richieste per la compilazione dell’istanza telematica finalizzata al riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegni – contributo start-up ricalcano in gran parte quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere a partire dal CFP decreto Sostegni:

  • dati anagrafici, con precisazione se l’istanza viene presentata da erede che prosegue l’attività del soggetto defunto (del quale deve essere indicato il codice fiscale), oppure se trattasi di soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, ecc.), nel quale caso deve essere indicata la partita IVA del soggetto confluito;
  • la modalità con la quale si intende usufruire del contributo, ovvero in compensazione con modello F24, oppure tramite accredito in conto (nel qual caso occorre indicare l’IBAN del conto, intestato o cointestato al richiedente);
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000, da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework UE, finalizzata a certificare che non sono state superate le soglie massime previste per gli aiuti che rientrano nel perimetro degli “aiuti Covid UE”; se tali soglie vengono ad essere superate con il CFP qui in esame, è richiesta l’indicazione del minor importo richiesto fino a concorrenza massima;
  • elencazione analitica di tutti gli “aiuti Covid-19” già fruiti, nel Quadro A, con le medesime modalità già previste in sede di CFP Sostegni e CFP Sostegni attività stagionali;
  • elencazione nel Quadro B dei soggetti che appartengono ad impresa unica con il soggetto istante; si ricorda che nel caso in cui ricorra la fattispecie le soglie massime di aiuto devono essere verificate con riferimento agli aiuti concessi a favore di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

Venendo alle peculiarità di questo contributo a fondo perduto, il medesimo spetta a condizione che:

  • i ricavi e i compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, occorre guardare al periodo d’imposta 2019) non devono superare l’importo di euro 10.000.000.

Nota bene: ulteriore requisito, cui occorre prestare la massima attenzione, è il fatto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 nondeve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In altri termini, se il contribuente rientrava tra coloro cui era consentito accedere al CFP decreto Sostegni, non è possibile accedere al contributo start-up, e ciò in ogni caso, sia che il contributo Sostegni sia stato richiesto, sia che non sia stato richiesto.

Altro aspetto da tenere in attenta considerazione è il fatto che questo CFP è rivolto solo alle imprese, posto che uno dei requisiti di accesso discende dalla verifica della data di inizio attività come risultante in Camera di Commercio, verifica ovviamente impossibile per i liberi professionisti.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 9 novembre 2021 e non oltre il giorno 9 dicembre 2021, direttamente dal contribuente dotato di credenziali oppure da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Si noti che non è possibile la presentazione tramite intermediario che non sia già delegato ad uno dei due servizi sopracitati, ovvero non è prevista la possibilità di conferire una delega ad intermediario finalizzata alla sola trasmissione dell’istanza qui in esame.

Fino al 9 dicembre 2021, come di consueto, sarà possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di una precedentemente trasmessa, laddove errata.

Tutto questo… per ottenere un contributo a fondo perduto di massimo 1.000 euro.

L’ammontare, assai modesto, potrebbe risultare ancora più esiguo, posto che è soggetto anche ad un tetto di spesa complessivo di 20 milioni di euro (comma 3 dell’art. 1-ter D.L. 41/2021).

Ne consegue che al massimo si tratterà di 1.000 euro, ma tale somma potrebbe anche diminuire laddove, verificate le istanze pervenute, i fondi non risultassero sufficienti. L’eventuale percentuale di riparto sarà comunicata con successivo Provvedimento, ad avvenuta chiusura del canale ed analisi delle istanze pervenute.