Cfp perequativo: necessario un peggioramento del risultato di almeno il 30%

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il contributo a fondo perduto “perequativo”, di cui all’articolo 1, commi da 16 a 24, del decreto “Sostegni-bis”, D.L. n. 73/2021, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 comincia a prendere forma. È stato infatti firmato il decreto MEF con il quale è stata stabilita la misura percentuale di peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’esercizio relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019 richiesta per accedere al contributo: come minimo il 30%.

Si tratta del tanto atteso contributo in ragione del quale i soggetti potenzialmente interessati sono stati chiamati a trasmettere in via anticipata le dichiarazioni dei redditi 2021 riferimento 2020, entro il 30 settembre in luogo del termine ordinario del 30 novembre 2021.

La lettura del decreto consente di delineare con maggiore precisione i tratti di questo contributo, per il quale, è bene premetterlo sin da subito, non sono comunque ancora stati disposti i passaggi tecnici per la presentazione delle domande, ovvero non è ancora stato definito il modello di istanza né sono note le tempistiche.

Il contributo, il cui ammontare non potrà in ogni caso superare euro 150.000, potrà essere richiesto da parte dei titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 TUIR), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.

Fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Temporary Framework”, ciò che caratterizza questo contributo è appunto il fatto che tra le condizioni preliminari di accesso vi sia l’intervenuto peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019.

Con il Provvedimento del 4 settembre 2021 prot. 227357 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da porre a confronto; tuttavia, all’epoca, ancora non si conoscevano lo scostamento minimo e le modalità di calcolo del contributo, risposte ora fornite dal decreto attualmente bollinato.

Come si è detto, per quanto riguarda la percentuale di peggioramento del risultato economico 2020 in confronto al risultato economico 2019 la stessa è stata stabilita nella misura di almeno il 30%.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di calcolo del contributo, lo stesso sarà determinato sulla base di quella che d’ora innanzi, per semplicità, definiremo come “base di calcolo CFP perequativo”, che deve essere calcolata come segue:

  • Differenza tra risultato d’esercizio 2019 e 2020 meno gli ammontari dei seguenti contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate:

Il previsto meccanismo di calcolo comporta, in prima battuta, che se la differenza tra i risultati di esercizio 2019 e 2020 non supera l’ammontare dei contributi a fondo perduto già ottenuti, il nuovo contributo perequativo non spetta, poiché la base di calcolo viene ad essere azzerata.

Solo se la base di calcolo assume un valore positivo, allora spetterà un contributo determinato in base a percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR) o dei compensi (ex art. 54 comma 1 del TUIR) del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26/05/2021); per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare, pertanto, occorrerà guardare ai ricavi/compensi tipici del 2019.

Ammontare del contributo = base di calcolo del contributo come sopra definita, moltiplicata per:

  • 30% per ricavi/compensi non superiori a 100mila euro;
  • 20% per ricavi/compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 15% per ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Il decreto ricorda che per accedere al contributo è indispensabile l’aver provveduto alla trasmissione telematica del modello Redditi 2021 riferimento 2020 entro il 30 settembre 2021, e precisa altresì che è indispensabile aver validamente presentato il modello Redditi 2020 riferimento anno 2019.

Chiariti anche i dubbi relativi ad eventuali dichiarazioni integrative o correttive relative agli anni 2019 e 2020: se presentate dopo il 30 settembre 2021, saranno irrilevanti ai fini della determinazione del contributo se in base ai dati in esse indicate dovesse derivare un CFP perequativo di contributo maggiore rispetto a quello risultante in base ai dati trasmessi con le dichiarazioni originarie.