Come noto, nella predisposizione dell’istanza finalizzata al riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo, di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), il soggetto richiedente l’agevolazione è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (cd. “Temporary Framework”), indicando gli aiuti già ricevuti. L’elenco proposto nell’allegato A, tuttavia, non è da considerarsi esaustivo. Il rischio concreto è quello di dimenticare i finanziamenti della prima fase emergenziale.
Soffermandoci in questa sede sulla casistica più comune, ovvero quella relativa alla Sezione 3.1, nel modello di istanza è richiesto che il contribuente rilasci la dichiarazione di non far parte di quei soggetti ai quali gli aiuti covid sono in ogni caso preclusi, quali gli intermediari finanziari, holding ed i soggetti già in difficoltà alla data del 31/12/2019 (salvo micro e piccole imprese), e di non aver superato le soglie massime che possono essere concesse a titolo di aiuto.
La dichiarazione sostitutiva, per quanto riguarda l’aspetto soglie, rimanda espressamente all’allegato A del modello di istanza, ovvero a quella lunga elencazione di possibili aiuti che possono essere stati già concessi al momento di presentazione, la cui sommatoria, unitamente al richiesto contributo perequativo, non deve superare il 1.800.000 euro per i soggetti che operano nei cosiddetti “altri settori”, valore che scende a euro 225.000 per i soggetti operanti nel settore agricolo e ad euro 270.000 per i soggetti operanti nel settore pesca e acquacoltura (per tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione dell’istanza); occorre inoltre dichiarare di non aver superato le soglie previste per il periodo dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, pari a 800.000 euro per gli altri settori, 100.000 euro per settore agricolo e 120.000 euro per pesca e acquacoltura. Laddove le soglie siano state superate occorre darne evidenza nei righi dedicati, affinché i maggiori importi fruiti siano oggetto di recupero mediante scomputo dai futuri contributi e, in caso di incapienza, mediante riversamento.
Ora soffermiamoci sull’allegato A. Si tratta una lunga elencazione di decreti, articoli e commi, che si riferiscono alle diverse misure emergenziali riconosciute sino alla predisposizione del modello di istanza del contributo perequativo. Tale elencazione, per quanto fortemente dettagliata, non è tuttavia esaustiva. Non a caso, in coda, troviamo un rigo denominato “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”.
Si tratta, ad esempio, del contributo a fondo perduto riconosciuto dal ministero beni culturali e turismo a favore delle agenzie di viaggio, ma non solo; tale rigo, infatti, può accogliere anche tutta una serie di aiuti che possono riguardare la generalità dei contribuenti, quali i sostegni comunali o regionali concessi in ragione dell’emergenza COVID-19 nell’ambito del quadro europeo, nonché i finanziamenti di ammontare massimo di 25.000 euro, limite poi aumentato a 30.000 euro, per i quali è stata concessa la garanzia totale, ai sensi della lettera m) dell’articolo 13 del cd. decreto Liquidità, D.L. 23/2020.
Consultando il registro nazionale degli aiuti di Stato, infatti, si ha modo di verificare che questi finanziamenti (a differenza di quelli a garanzia parziale) sono stati annotati riportando quale intensità dell’aiuto tutto l’importo del finanziamento. L’intero importo erogato, inoltre, è stato ricondotto alla sezione 3.1. Non così, invece, per i finanziamenti a garanzia parziale di cui al medesimo decreto Liquidità, per i quali il valore del finanziamento è stato ascritto alla sezione 3.2 (e quindi irrilevante ai fini delle soglie e dell’indicazione in istanza), mentre il solo valore della garanzia è stato ricondotto alla sezione 3.1.
Sul punto non deve passare inosservato che i finanziamenti a garanzia 100%, (lettera m) art. 13 D.L. 23/2020) ai fini di cui trattasi non sono inquadrati quali garanzie, bensì come sovvenzioni dirette. In proposito risulta illuminante quanto riportato nella FAQ 18 presente sul sito del fondo di garanzia relativamente al DL liquidità: “Le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell’articolo 13 del DL Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” – Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e l’intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa (800.000,00 euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 120.000,00 euro ovvero, per le imprese nel settore agricoltura, 100.000,00 euro) come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021”.
In conclusione, coloro i quali hanno ottenuto il finanziamento 25/30 mila euro totalmente garantito devono tenere conto di tale finanziamento nella verifica delle soglie e, nel caso di presentazione di istanza finalizzata al CFP perequativo, barrare il rigo “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”; medesimo discorso vale per coloro che hanno beneficiato dei finanziamenti a garanzia parziale, per i quali ai fini delle soglie sono irrilevanti gli importi ascritti alla sezione 3.2, ma decisivi quelli ascritti alla sezione 3.1.
Per questo motivo, al fine di avere un quadro completo e puntuale della situazione, si raccomanda ancora una volta di consultare il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA Trasparenza Aiuti).