CFP commercio al dettaglio: da oggi al via con le domande

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Dalle ore 12 di oggi, 3 maggio, e fino alle ore 12 del 24 maggio 2022, è possibile inviare l’istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese maggiormente danneggiate dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid -19, ovvero le attività di commercio al dettaglio. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Infatti, qualora la dotazione finanziaria, pari a 200 milioni di euro, non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto, l’importo del contributo spettante sarà ridotto proporzionalmente.

Il CFP – La misura, prevista dall’articolo 2 del DL Sostegni ter n. 4/2022, convertito con modifiche in legge n.25/2022, è riservata alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 47.19, 47.30, 47.43,

tutte le attività dei gruppi:

  • 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99.

Per l’accesso al contributo è richiesto un ammontare di ricavi riferiti al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Si ricorda che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″.

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto MISE 24 marzo 2022; in allegato allo stesso sono riportati il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali.

Importo contributo – L’importo del contributo spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

L’ammontare medio mensile dei ricavi è determinato dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi.

L’istanza – La domanda per la richiesta del contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica al MISE, tramite l’apposita procedura informatica raggiungibile al seguente link. L’accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, così come risultanti dal certificato camerale, previa autenticazione tramite CNS; tuttavia, previo accesso alla procedura, il rappresentante legale può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza. Inoltre, per il completamento della procedura è richiesto il possesso di una PEC attiva.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere anche i seguenti requisiti:

  • sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a 150.000 euro, i soggetti richiedenti sono tenuti a trasmettere anche le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.

Concessione degli aiuti – Una volta trascorso il termine per la presentazione delle istanze, il MISE determinerà l’agevolazione concedibile adottando un provvedimento cumulativo di concessione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale. Come già accennato, in caso di dotazione finanziaria insufficiente per soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo spettante sarà ridotto in modo proporzionale.

Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo, Il MISE procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.