Cessioni del credito: SOA con decorrenza ritardata?

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La norma in tema di qualificazione delle imprese per l‘accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 costituisce l’ultimo spauracchio degli operatori del settore, già colpiti dalle numerose limitazioni alle possibilità di trasferimento del credito. Una disposizione ulteriormente restrittiva la cui effettiva entrata in vigore è al centro di un vivace dibattito.

L’emendamento approvato in Senato nel corso dell’iter di conversione del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, atteso per la sua pubblicazione dopo l’approvazione definitiva di ieri alla Camera dei Deputati, introduce l’ennesima condizione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio agevolati ai sensi degli articoli 119 (superbonus) e 121 (detrazioni cosiddette ordinarie) del Decreto Legge n. 34 del 2020. A regime, ovvero a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in commento, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA prevista ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in via transitoria, sarà sufficiente che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentare al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione della predetta qualificazione con uno degli organismi abilitati a tal fine. In quest’ultimo caso per le spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.

Affinchè non siano stravolti i lavori in corso o comunque pianificati, le disposizioni in commento non si applicheranno ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore sempre alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

Orbene, emergono due questioni principali da dirimere. La prima, che non trova alcuna soluzione nel testo normativo, attiene alle caratteristiche dell’attestazione. La SOA, necessaria per l’esecuzione degli appalti di lavori indetti dalle Pubbliche Amministrazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, si compone di 52 categorie e varie fasce di classificazione. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento del Codice degli Appalti, infatti, le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo livelli di importo. La norma, pertanto, si presenta eccessivamente generica e non consente di individuare quali dovranno essere le effettive caratteristiche delle attestazioni necessarie per il futuro.

La stessa norma, in secondo luogo, si mostra confusionaria rispetto alla sua stessa decorrenza, aspetto che, in attesa della pubblicazione della Legge di conversione, ha indotto molte imprese a “conferire” data certa a contratti di appalto ancora tutti da scrivere. Se è vero che la novella legislativa escluda le nuove limitazioni in tutti i casi in cui il contratto di appalto o subappalto abbia data certa anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 10-bis, per tale non può che intendersi il momento iniziale a decorrere dal quale la stessa disposizione produce effetti giuridicamente apprezzabili. In questo senso è lo stesso articolo in commento a prevedere, in più punti, il momento a decorrere dal quale l’attestazione risulti indispensabile, con una chiara volontà di differire l’entrata in vigore per favorire, per quanto possibile, una serena transizione al nuovo modello contrattuale.

Pertanto collocare lo spartiacque delle limitazioni alla data di entrata in vigore della Legge di conversione non sembra corrispondere alla ratio della norma. Anche volendone leggere una finalità anti elusiva, quale dovrebbe essere il senso di verificare oggi una condizione che, almeno fino al 1° gennaio 2023, non produrrà alcuna conseguenza giuridica? Perché verificarla, ad esempio, per lavori che al 31 dicembre 2022 potrebbero essersi perfino conclusi? Per questo motivo, si spera, che si tratti solo di una infelice trascrizione e che l’entrata in vigore corrisponda davvero al momento primo a decorrere dal quale l’attestazione produce le conseguenze volute dallo stesso Legislatore. In caso contrario si tratterebbe di una farsa che, mascherata, cambia ancora le regole a giochi fatti.