Cessione parziale: chiarimenti pro contribuente

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il comma 1-quater dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, conseguenza delle modifiche apportate dall’articolo 28 del Decreto Legge n. 4 del 2022, nei primi giorni della sua introduzione aveva destato particolare preoccupazione. Stato d’animo ormai dissolto innanzi ai chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione Finanziaria pubblicati nella sezione Faq del proprio sito istituzionale.

La predetta norma dispone che i crediti la cui prima cessione sia avvenuta a decorrere dal 1° maggio 2022 non possono formare oggetto di cessioni parziali successive alla prima comunicazione dell’opzione trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Tali crediti, inoltre, sarebbero stati targati con l’assegnazione di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Secondo un’interpretazione prettamente letterale, introducendo un limite di cessione parziale, la disposizione avrebbe inibito la cessione delle singole rate che compongono il credito oggetto di trasferimento. In altri termini una lettura fedele del testo avrebbe comportato per il cessionario che i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura, tipicamente suddivisi in rate annuali di pari importo in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa, potessero esclusivamente essere trasferiti in blocco, così come ricevuti.

Si prenda il caso di spese sostenute per un intervento agevolato ai fini superbonus nell’esercizio 2021 per il quale sia stata esercitata l’opzione dello sconto sul corrispettivo. Ipotizzando una spesa di 100.000 euro, l’impresa esecutrice dei lavori avrebbe ricevuto un credito d’imposta complessivo si 110.000 euro, composto da n. 5 quote annuali di 22.000 euro, rispettivamente utilizzabili in compensazione negli esercizi 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Come affermato, un’interpretazione letterale della norma, che introduce un divieto alla cessione parziale, avrebbe impedito all’azienda esecutrice dei lavori di scegliere, a propria discrezione, quali annualità compensare e quali cedere a propria volta ai fini della monetizzazione. Il testo conduceva verso una cessione in blocco di tutte le quote che costituivano il credito ricevuto.

Ora queste preoccupazioni sono del tutto superate. Facendo seguito ad alcune affermazioni pubbliche del proprio direttore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cessione parziale illustrato si debba intendere riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto dal beneficiario della detrazione. Distaccandosi dal tenore letterale, secondo l’Amministrazione Finanziaria le cessioni successive alla prima potranno avere ad oggetto anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito, ma per il loro intero importo annuale. Ne consegue la possibilità per il cessionario di scegliere quali rate, sempre per il loro intero importo, cedere e quali compensare tramite il modello F24. Inoltre, mentre la cessione del credito dovrà riguardare l’intera quota annuale di credito, l’utilizzo delle quote destinate alla compensazione potrà avvenire anche in più soluzioni, come ordinariamente previsto per i crediti d’imposta.

Tornando al nostro esempio, pertanto, l’impresa esecutrice dei lavori potrà compensare la quota relativa al 2022, cedere a terzi la quota relativa al 2023, ma obbligatoriamente per il proprio intero importo. Stessa scelta alternativa, cessione o compensazione, dovrà essere fatta per le restanti quote, considerando che la quota compensata, anche per un solo euro, non potrà costituire oggetto di cessione per la parte residua al netto delle compensazioni eseguite e che la quota oggetto di trasferimento non potrà essere oggetto di cessione parziale ovvero in più soluzioni.

Tanto rumore per nulla.