Cessione del credito, termine ballerino

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2021, ancora poche ore a disposizione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Ai sensi dell’articolo 10-quater del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, la trasmissione della comunicazione prevista dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022. Termine ultimo valevole per molti, ma non per tutti.

In sede di conversione in Legge del Decreto Legge del 1° marzo 2022, n. 17, il Decreto Sostegni-ter è stato integrato dell’articolo 29-ter secondo il quale i soggetti IRES e, più in generale, i titolari di partita iva che sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni entro il termine “lungo” del 15 ottobre 2022.

Nell’introdurre un doppio binario, il Legislatore non si avvede che la novella manca degli elementi essenziali per una serena applicazione. Dal tenore letterale della norma, infatti, non si comprende se il termine “lungo” sia accessibile solo per gli interventi realizzati nel regime di impresa, arte o professione, tipico per i soggetti IRES e i titolari di partita iva, ovvero sia esteso a tutte le detrazioni, indipendentemente dall’ambito in cui sono maturate, purché riconducibili alle categorie agevolate.

Si prenda il caso del soggetto persona fisica titolare di partita iva che intraprenda, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte e professione, un intervento di recupero edilizio per il quale è titolato all’esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Un caso piuttosto diffuso per il quale, oggi, emerge il dubbio dell’effettivo termine ultimo di trasmissione. Questo, per il solo fatto di essere titolare di partita iva, potrà godere del differimento del termine?

Nel concedere il differimento, la disposizione sembrerebbe distinguere i soggetti interessati dalla dichiarazione precompilata ai sensi del Decreto Legislativo n. 175 del 2014, in generale i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, dai soggetti titolari di partita iva che, in quanto tali, sono esclusi dalla predetta semplificazione. Volendo estendere il concetto il Legislatore, a tal fine, sembrerebbe discernere i soggetti a seconda del modello che gli stessi possono utilizzare ai fini della dichiarazione dei propri redditi. Sicuramente, di converso, non viene fatto un distinguo a seconda del regime in cui è detenuto l’immobile oggetto dell’intervento di recupero edilizio.

In questo senso propende una considerazione davvero banale. Nel nostro ordinamento non esistono per le dichiarazioni dei redditi termini distinti a seconda della natura del soggetto dichiarante, semmai in ragione della tipologia di modello utilizzato. Il modello 730, infatti, deve essere presentato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta, mentre il modello Redditi entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di imposta.

Ora, dal momento in cui il nuovo articolo 29-ter del DL Sostegni-ter non fa menzione di immobili merce, strumentali o patrimonio, la disposizione normativa, ai fini del differimento, sembrerebbe discernere fra soggetti ai quali è accessibile il modello 730 o la dichiarazione precompilata Redditi PF, che non possono essere titolari di partita iva, da tutti gli altri, ovvero coloro i quali sono titolari di partita iva. Se questo è il criterio effettivamente prescelto dal Legislatore, allora, l’imminente termine del 29 aprile 2022 dovrebbe colpire solo i primi, i soggetti sprovvisti di partita iva, ma non anche i secondi per i quali la scadenza per l’inoltro della dichiarazione è unica e cade, in condizioni ordinarie e nei casi in cui l’esercizio corrisponde all’anno solare, il 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta.

Tuttavia dati i dubbi di una norma poco chiara, e considerando le conseguenze di un invio in ritardo, cautela impone di provvedere alla trasmissione delle opzioni relative alle prime cessioni entro venerdì 29 aprile 2022, anche per i soggetti IRES e i titolari di partita iva. In questo senso, infatti, l’invio in ritardo non verrebbe giustificato, anche in presenza di incertezza normativa.