Cessione del credito: piattaforma ancora ferma al 2021

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

In balia della normativa e dell’Amministrazione Finanziaria. La cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali sono stretti nella morsa dell’apparato statale. Mentre aleggiano i fantasmi di una nuova stretta, ancora tutta da scoprire in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del Decreto-Legge sostegni ter, la procedura di trasferimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del DL Rilancio è incagliata.

Nonostante siano trascorsi ventisei giorni dall’inizio dell’anno finanziario, la piattaforma dedicata all’esercizio dell’opzione per il trasferimento dei crediti di imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del DL n. 34 del 2020, è ancora ferma al palo. Il software di compilazione reso disponibile dall’Amministrazione Finanziaria consente il trasferimento dei soli crediti d’imposta relativi alle spese sostenute nel 2021, nonché la cessione delle quote residue di detrazioni maturate su spese sostenute nel 2020.

L’Amministrazione Finanziaria non ha ancora recepito le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 29, della Legge n. 234 del 2021 con le quali l’opzione in commento è stata estesa al 31 dicembre 2025 per le detrazioni rilevanti ai fini del Superbonus e al 31 dicembre 2014 per gli oneri connessi alle detrazioni minori di cui all’articolo 121, comma 2, del DL Rilancio. Una proroga disposta per dare continuità alle operazioni di cessione del credito che, tuttavia, non trova riscontro nella realtà.

Il contribuente che voglia esercitare l’opzione per spese relative al 2022 è tutt’oggi impossibilitato a causa dei ritardi dell’Amministrazione Finanziaria nell’aggiornamento della piattaforma. Un ostacolo che si aggiunge all’ennesima variazione del contesto normativo. Se il Decreto Legge Sostegni-ter dovesse essere pubblicato nel testo reso pubblico negli ultimi giorni, la limitazione alla circolazione del credito, secondo una formula retroattiva, bloccherà inevitabilmente l’intera filiera impegnata nelle operazioni di recupero del patrimonio edilizio.

L’articolo 26 della bozza del provvedimento prevede che al soggetto primo cessionario del credito d’imposta sia concessa la facoltà di successiva cessione dell’importo ricevuto, facoltà limitata, tuttavia, ad un’unica operazione. Questo significa, ad esempio, che il credito relativo all’impresa esecutrice dei lavori che abbia optato per lo sconto sul corrispettivo e successivamente ceduto all’istituto finanziario ai fini della sua monetizzazione non potrà essere oggetto di una successiva cessione da parte della banca seconda cessionaria. Interessati dallo stesso destino i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano stati già oggetto di trasferimento ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio i quali potranno essere trasferiti per una sola ulteriore volta.

Anche le conseguenze saranno infauste. Dal punto di vista giuridico i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni dovranno considerarsi nulli e, quindi, improduttivi di qualsivoglia effetto. Dal punto di vista reale, a causa delle oggettive limitazioni alla successiva cessione, gli operatori professionali che si pongono nell’intermediazione dei crediti fiscali saranno naturalmente estromessi dal sistema. Di pari, a causa delle ulteriori limitazioni, gli intermediari finanziari si renderanno progressivamente meno disponibili all’acquisizione dei crediti d’imposta e, comunque, a prezzi crescenti.

Si pensi agli istituti bancari di minori dimensioni: i meccanismi di utilizzazione del credito d’imposta, secondo i quali il credito ricevuto è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione da parte del beneficiario, li espone a delle valutazioni che non ammettono errore. In caso di incapienza, il divieto alla successiva cessione dei crediti d’imposta acquisiti ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio determinerà rilevanti perdite pari, appunto, al credito disponibile in piattaforma, ma non utilizzato secondo i termini esposti. Un rischio che, qualora accollato, richiederà certamente una remunerazione extra, a tutto discapito dei contribuenti.