Il binomio fra sicurezza sul lavoro e detrazioni fiscali in campo di recupero edilizio ha radici profonde nel tempo. L’articolo 4 del Decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, recante le norme di attuazione e le procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, prevede fra le cause di decadenza la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonchè di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
In questo contesto devono essere inserite le nuove disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonchè incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene previsto che per i lavori edili di cui all’allegato decimo al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119 (superbonus), 119-ter (superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, nonchè quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (bonus mobili), dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bonus verde), e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate), possono essere riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ai fini della sua concreta applicazione, inoltre, la norma prevede che il contratto collettivo applicato, già indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori medesimi, aspetti dei quali i soggetti incaricati all’apposizione del visto di conformità sono chiamati a verificare.
Si tratta dell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, ovvero i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono richiamati, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La norma, efficace decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore (si applicherà ai lavori edili avviati dal 27 maggio 2022), ha una portata ampia, nel solco delle citate disposizioni del Decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, ma non generalizzata. Nonostante agisca, oggi come allora, sull’efficacia delle agevolazioni, la norma troverà applicazione esclusivamente nell’affidamento dei lavori edili qualora eseguiti da operatori economici che siano al contempo datori di lavoro. L’indicazione del contratto collettivo applicabile impone, infatti, la presenza di lavoratori subordinati alle dipendente del soggetto esecutore dei lavori. Ne consegue, allora, come saranno escluse dal nuovo adempimento le spese relative all’acquisto dei materiali, come quelle professionali inerenti l’intervento agevolato.
Sono necessarie ulteriori considerazioni. Nel definire l’ambito di applicazione il Legislatore agisce per categorie non omogenee. Se da un lato elenca alcune delle principali agevolazioni collegate al mondo edilizio, dall’altro richiama, in un’elencazione che si rivela spuria, una norma che regola , piuttosto, l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Con ogni probabilità il riferimento deve intendersi, più che al contenitore, al suo contenuto, ovvero al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, la specifica disposizione nella quale vengono elencate le detrazioni meritevoli di trasferimento a terzi.
La disposizione, pertanto, oltre all’iniziale elencazione, deve intendersi applicabile al recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR, agli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, a quelli relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, all’installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63.
Non si comprende, invece, cosa c’entri il riferimento all’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, il cosiddetto bonus mobili, coma il richiamo dell’articolo 120 del Decreto Rilancio, agevolazione ormai archiviata.
A rigor del vero, questa norma sembra essere stata partorita in tutta fretta, con un risultato confusionario e poco incisivo. Più che la sicurezza sul lavoro, aspetto più che tutelato dal Decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, vera tagliola per le detrazioni fiscali, mai veramente approfondita sui suoi effetti reali, la disposizione in commento, invece, si caratterizza per il solito insopportabile vezzo: quello della burocrazia fine a se stessa.