Il 29 aprile 2022 scade il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute relativamente ai bonus edilizi nell’anno d’imposta 2021 e per le rate residue del 2020.
È quanto stabilito dal nuovo art. 10-quater della Legge di Conversione del D.L. Sostegni-ter il quale ha provveduto a prorogare la scadenza per la comunicazione in parola dal 7 al 29 aprile 2022.
Lo slittamento ha ad oggetto, in particolare, la trasmissione delle comunicazioni afferenti le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che sulle parti comini degli edifici.
Il nuovo termine riguarda quindi la trasmissione della comunicazione dell’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura sia relativamente ai bonus edilizi ordinari nonché al Superbonus 110%.
Scopo della proroga in commento è offrire ai contribuenti un maggior lasso di tempo per poter procedere alla cessione del proprio credito d’imposta in quanto, come noto, a causa delle numerose truffe perpetrate in questo settore il mercanto dei crediti, ad oggi, si presenta, certamente meno liquido rispetto a qualche mese fa dacchè oggi incombe con maggiore frequenza sui contribuenti il rischio di non riuscire a monetizzare le proprie agevolazioni fiscali.
A favorire tale atteggiamento di maggiore cautela in primis è certamente la stessa normativa in quanto le modifiche intervenute a partire dal c.d. Decreto Anti Frodi hanno certamente limitato fortemente il trasferimento delle cessioni.
Difatti, si ricorda, a tal proposito, che le disposizioni vigenti, in riferimento alle cessione del credito d’imposta, stabiliscono ormai un limite massimo di n. 3 cessioni, di cui soltanto, la prima è “libera”, mentre le rimanenti n. 2 cessioni devono necessariamente essere effettuate nei confronti di soggetti c.d. vigilati.
Ma a rendere, per così dire, “meno appetibile” il mercato dei crediti, è anche il costante aumento di oneri, adempimenti e controlli preliminari ai fini delle suddette cessioni.
Basti pensare all’obbligo ormai in pratica generalizzato del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese anche per le cessioni relative ai bonus edilizi ordinari.
Tenendo conto delle circostanze descritte e delle repentine modifiche normative intervenute sul punto il Governo ha ritenuto opportuno concedere qualche giorno in più ai fortunati che riusciranno a superare con successo il percorso ad ostacoli previsto per fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020.