Nella tarda serata di ieri, dopo che per tutta la giornata è risultato impossibile comunicare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 312528/2021 avente ad oggetto le modifiche alla procedura di trasferimento previste dal Decreto Legge Anti-frodi.
Come noto l’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal Decreto Legge n. 157 del 2021, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, per entrambe le fattispecie di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente debba acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per i medesimi interventi, inoltre, i tecnici abilitati, affinché la cessione si renda possibile, asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del DL Rilancio.
La tempestiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 157 del 2021 ha trovato impreparata la stessa Amministrazione Finanziaria, costringendola agli straordinari. Al fine di adeguare la piattaforma telematica alle nuove disposizioni normative, con il Provvedimento in commento l’Agenzia dell’Entrate aggiorna il modello di comunicazione ed estende il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta a tutti gli interventi elencati all’articolo 121 del DL n. 34 del 2020. Il Provvedimento, inoltre, adegua la comunicazione prevedendo, anche per le detrazioni “ordinarie”, la verifica, a cura del soggetto che appone il visto di conformità, delle attestazioni ed asseverazioni rilasciate dai professionisti incaricati, nonché della relativa polizza di assicurazione della responsabilità civile prevista dall’articolo 119, comma 14, del DL Rilancio.
Con l’omogeneizzazione delle procedure, conseguente all’apposizione generalizzata del visto di conformità, viene definitivamente meno la possibilità per il contribuente di comunicare, in autonomia, l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito in tutte quelle ipotesi, “ordinarie”, in cui ciò risultava possibile. Da oggi in poi, infatti, la Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari dovrà essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, operazione che potrà avvenire mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante i canali telematici, previa predisposizione del file mediante l’utilizzo del software di compilazione messo a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
L’apposizione del visto sarà indispensabile anche per tutte le comunicazioni relative agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. L’opzione potrà essere inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrata, alternativamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità ovvero dall’amministratore del condominio (o condomino incaricato per i condomini di fatto), avvalendosi di un intermediario oppure direttamente. In quest’ultimo caso il soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati trasmessi relativi alle asseverazioni e attestazioni.
Il visto di conformità, infine, sarà obbligatorio anche nel caso di opzione per il trasferimento delle rate residue non fruite delle detrazioni. Anche in questo caso, infatti, la comunicazione della cessione del credito, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver eseguito i compiti a casa, ma l’aggiornamento del modello di comunicazione non risulta sufficiente. Nel prevedere l’asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del DL Rilancio, la materiale predisposizione dell’asseverazione necessita dell’emanazione del Decreto del Ministro della transizione ecologica avente ad oggetto i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni. Sebbene la piattaforma verrà riabilitata a breve, senza il predetto Decreto Ministeriale non vi potrà essere un’asseverazione completa, e senza di essa sarà impossibile apporre il visto di conformità. Per questo motivo le cessioni sono rinviate a data da destinarsi.