Il decreto-legge sostegni ter, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, approvato venerdì 21 gennaio 2022 dal Consiglio dei ministri, ha previsto, all’art.7, nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale dedicate a specifici settori di attività.
I datori di lavoro dei settori meglio indicati in seguito che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono attivare l’ammortizzatore sociale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con esonero dal pagamento del contributo addizionale. La dotazione finanziaria è pari a 80,2 milioni di euro.
I settori di attività interessati alla cassa integrazione esente da contributo addizionale sono:
- Turismo – Alloggio: codici ateco 55.10 e 55.20
- Agenzie e tour operator: codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90
- Ristorazione – Ristorazione su treni e navi: codici ateco 56.10.5
- Catering per eventi, banqueting: codici ateco 56.21.0
- Mense e catering continuativo su base contrattuale: codici ateco 56.29
- Bar e altri esercizi simili senza cucina: codici ateco 56.30
- Ristorazione con somministrazione: codice ateco 56.10.1
- Parchi divertimenti e parchi tematici: codici ateco 93.21
- Stabilimenti termali: codici ateco 96.04.20
- Attività ricreative – Discoteche, sale da ballo night-club e simili: codici ateco 93.29.1
- Sale giochi e biliardi: codici ateco 93.29.3
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo): codici ateco 93.29.9
- Altre attività – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca: codici ateco 49.31 e 49.39.09
- Gestione di stazioni per autobus: codici ateco 52.21.30
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano: codici ateco 49.39.01
- Attività dei servizi radio per radio taxi: codici ateco 52.21.90
- Musei: codici ateco 91.02 e 91.03
Questa nuova misura di ammortizzatore sociale segue le regole ordinarie del decreto legislativo n.148/2015 così come modificato e aggiornato dalla legge n.234 del 30 dicembre 2021, fatta eccezione per il pagamento del contributo addizionale e più nel concreto.
Importi del trattamento di integrazione salariale –Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa si introduce un unico tetto della prestazione. In particolare, i trattamenti di integrazione salariale saranno erogati ai lavoratori coinvolti, commisurandoli indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento nella misura e nel limite dell’importo massimo mensile rivalutato annualmente dall’INPS secondo gli indici ISTAT. Il nuovo importo è stato quantificato in € 1.199,72.
Contribuzione addizionale (articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015) – Esclusivamente per i settori elencati nell’allegato I del decreto in trattazione, non si applica il contributo addizionale.
Trasmissione dei dati necessari – Nelle ipotesi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzi il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione. Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
Informazione e consultazione sindacale –Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.