In base a quanto previsto dal nuovo Documento programmatico di bilancio non ci sarà alcuna proroga della facoltà di esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’art.121 del DL 34/2020 per i bonus edilizi c.d. tradizionali.
Infatti l’art. 8 comma 2 della prima bozza del decreto fiscale prevedere una proroga dell’opzione solo a favore dei soggetti che intraprenderanno gli interventi previsti dall’art.119 del decreto Rilancio ovvero il c.d. Superbonus.
In merito a tutti gli altri interventi il comma 3 del medesimo articolo si limita a postergare i termini per fruire dei medesimi ma nella loro versione tradizionale ovvero la detrazione in dichiarazione in quote annuali di pari importo.
Utilizzando tale modalità di fruizione i contribuenti potranno beneficiare dei bonus energetici per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.
Stessa sorte per i bonus edilizi di cui all’art. 16 comma 1 (ristrutturazione edilizia), 1-bis (interventi antisismici tradizionali), 1-ter (acquisto di case antisismiche).
E la proroga sino al 2024 è stata prevista altresì per bonus mobili ed elettrodomestici e il c.d. bonus verde di cui all’art.1 co.12 della L. 205/2017.
Fermo al 2022 invece il bonus facciate per il quale però le spese sostenute nell’anno d’imposta citato saranno agevolate solo al 60% e non più al 90%.
Un freno agli interventi –Il Governo, attraverso la manovra finanziaria in commento, in sostanza, pare voler spegnere a partire del prossimo 1 gennaio, quello che di fatto ha rappresentato il vero motore propulsivo per il ricorso agli interventi testé elencati ovvero il ricorso all’opzione per la cessione del credito, soprattutto a favore degli intermediari finanziari che, come noto, sono stati tra i principali beneficiari delle cessioni soprattutto quelle aventi ad oggetto i maggiori importi.
La possibilità di fruire delle predette detrazioni solo attraverso la modalità ordinaria della detrazione in quote annuali nelle dichiarazioni fiscali infatti, come è facile intuire, rappresenterà una grande battuta d’arresto per l’utilizzo dei bonus in parola, con evidenti effetti negativi sia per i contribuenti sia per tutti i comparti economici che attraverso detti interventi erano riusciti ad avere una grande boccata di ossigeno dopo le difficolta economiche generate dalla pandemia.
Non resta che consigliare a coloro che avevano in animo di intraprendere uno degli interventi citati o che li avevano già in corso in questi mesi di affrettarsi ad eseguire i pagamenti entro il prossimo 31 dicembre 2021 termine entro il quale, si ricorda, è ancora possibile sfruttare l’opzione prevista dall’art.121.
Corsa ai pagamenti entro il prossimo 31 dicembre per i bonus non prorogati – Si rammenta, infatti, che con la risposta ad Interrogazione parlamentare n. 5-06751 il MEF ha fornito importanti chiarimenti in materia di opzione per la cessione/sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi per i quali la medesima scadrà in data 31 dicembre 2021. In particolare, il Mef in seno al documento richiamato, confermando quanto già precisato dalla direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 903-521/2021, ha precisato che è possibile usufruire di detti bonus (il chiarimento era, in realtà, riferito al bonus facciate ma è evidentemente estensibile anche agli altri bonus stante l’evidente analogia) in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 le somme relative agli interventi indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente, purché ovviamente gli stessi risultino poi effettivamente realizzati.
Nello specifico, come già evidenziato anche in sede di risposta all’interrogazione n. 5-06307 presentata in data 23 giugno 2021, nella più recente risposta il Ministero ribadisce che, in base ad una corretta interpretazione del contenuto letterale del testo normativo del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, è sancita una mera facoltà del contribuente di esercitare detta opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma ciò rappresenta ex lege una mera eventualità la quale invero non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori, in conformità al criterio di cassa ovvero facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento e quindi prendendo a riferimento le somme effettivamente pagate entro il 31 dicembre 2021.