In sede di compilazione del modello Redditi 2023, come noto, devono essere indicati anche i cd. “aiuti di Stato” e molti sono stati coloro che si sono domandati quali fossero le indicazioni da fornirsi da parte dei soggetti che hanno beneficiato del cd. “bonus bollette” dei 200 euro, eventualmente aumentato di ulteriori 150 euro, nel corso del 2022. Come meglio approfondito in un precedente intervento, tali bonus non devono essere indicati in alcun rigo del dichiarativo, non trattandosi di proventi imponibili, e non trattandosi di “aiuti di Stato” da indicarsi nel quadro RS. L’argomento, tuttavia, è tornato di attualità, ed è stata l’occasione per i lettori di segnalarci una serie di situazioni a tutt’oggi incagliate con riferimento al riconoscimento del beneficio.
Ci è stato infatti segnalato che talune sedi INPS non stanno lavorando le corrette controdeduzioni avanzate da soggetti che, pur avendo pieno diritto all’indennità, se la sono vista negare, e forte sorge il dubbio che l’inerzia nella lavorazione delle istanze di revisione possa dipendere dal fatto che siano terminati i fondi stanziati a copertura della misura.
La problematica interessa, più precisamente, gli iscritti alla Gestione Separata o, meglio, i soggetti di “recente iscrizione” rispetto alle tempistiche previste per indennità qui richiamate.
Ripercorriamo quindi i passaggi salienti della questione. Tutto nasce con il cd. decreto Aiuti, decreto-legge 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 nr. 91, che all’articolo 33 aveva previsto il riconoscimento di un “bonus” dell’ammontare di 200 euro utile a fronteggiare il caro bollette, destinato ai contribuenti che nel 2021 avevano conseguito un reddito non superiore a 35.000 euro.
Successivamente, con il decreto-legge 23 settembre 2022 nr. 144 (cd. Aiuti-ter) l’indennità erra stata aumentata di ulteriori 150 euro, ma in questo caso la soglia reddituale era stabilità in misura inferiore, pari a 20.000 euro.
Al fine di vedersi riconoscere l’indennità era necessario presentare un’apposita istanza, entro il 30 novembre 2022, e rispettare tutta una serie di requisiti, meglio definiti dal decreto attuativo all’articolo 33 del citato decreto Aiuti (decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 19 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 224 del 24 settembre 2022) e dalla circolare INPS 103 del 26 settembre 2022.
Tutto ciò, ricordando che per espressa previsione normativa, le domande sarebbero state evase in ordine cronologico di presentazione, dopo aver superato un primo controllo relativo alle informazioni già in possesso dell’ente cui venivano presentate, ma solo fintanto che i fondi stanziati fossero risultati sufficienti.
I soggetti alla Gestione Separata dovevano proporre istanza all’INPS, e rientrare nel novero dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Rientravano in tale locuzione anche i partecipanti agli studi associati o società semplici.
Quanto ai requisiti:
- Iscrizione alla gestione previdenziale entro il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022)
- Partita IVA aperta entro il 18 maggio 2022. Come chiarito dalla Circolare INPS 103/2022, per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA attiva in data 18 maggio 2022 doveva essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
- Reddito 2021 entro 35.000 euro ai fini del “bonus” da 200 euro, oppure entro 20.000 euro ai fini del “bonus” aggiuntivo da 150 euro. Tale reddito doveva essere calcolato sulla scorta delle indicazioni della Circolare INPS 103/2022.
- Presenza di versamenti, entro il 18 maggio 2022.
Più precisamente era necessario aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale era richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tuttavia, è di tutta evidenza che tale requisito non fosse applicabile ai contribuenti per i quali non risultavano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del Dl 50/2022, ovvero i “neo iscritti”.
Vi erano poi tutta una serie di incompatibilità: l’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 19 agosto 2022 – era incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale). Inoltre, era necessario non essere lavoratori dipendenti, posto che in tal caso il cd. “bonus bollette” veniva riconosciuto in busta paga.
Ebbene, il ritorno di attualità delle indennità 200/150 euro (seppure connesso a tutt’altra questione, ovvero i Redditi 2023) ha rappresentato, come si è detto in premessa, l’occasione per venire a conoscenza del fatto che talune istanze sono state sospese per mancati versamenti entro il 18 maggio 2022, e tale sospensione ha indebitamente interessato coloro i quali non erano tenuti ad effettuare alcun versamento entro tale termine.
Per tale ragione, in maniera del tutto giustificata, i contribuenti interessati hanno proposto domanda di riesame; tuttavia, molte di queste giacciono inevase. Che fare? Purtroppo, non vi è alcuna indicazione risolutiva da poter fornire, se non quella di sollecitare gli uffici, posto che, se la richiesta di revisione è inevasa (ovvero giace senza parere né favorevole né contrario) non è nemmeno possibile fare ricorso, ammesso che proporre ricorso possa avere un senso, visto le somme in gioco. Oltre tutto, non è nemmeno da escludersi che il tutto dipenda dall’esaurimento dei fondi, e che quindi non vi sia ragione di portare avanti le richieste di riesame giacenti.
In sintesi, le probabilità di vedersi riconoscere l’indennità ora paiono, purtroppo, ridotte al lumicino.