Il bilancio 2021 sarà caratterizzato da una serie di novità di recente introduzione che, in taluni casi, potranno avere un impatto anche rilevante sull’informativa aziendale.
La L. 238/2021 (legge europea 2019-2020), recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 e in vigore dal 1° febbraio, prevede, all’art. 24, alcune modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio, finalizzate a completare il recepimento della direttiva 2013/34/Ue, applicabili già ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.
In un recente articolo abbiamo proprio commentato le modifiche, attualmente in bozza e poste in consultazione fino al 18 marzo, proposte dall’Organismo Italiano di Contabilità ai principi contabili toccati da tali variazioni, ossia ai documenti OIC 12, OIC 15, OIC 18, OIC 19, OIC 20, OIC 24, OIC 25, OIC 26, OIC 31 e OIC 32.
Passando in rassegna le novità più rilevanti c’è da segnalare l’obbligo di indicare nella Nota integrativa (anche del bilancio abbreviato) gli importi lordi oggetto di compensazione (art. 2423-ter comma 6 c.c. e art. 2435-bis comma 4 c.c.) nei casi in cui la legge ammetta l’effettuazione di una compensazione di partite nell’ambito degli schemi di bilancio.
In linea generale i “compensi di partite” non sono consentiti (art. 2423-ter co. 6 c.c.). L’art. 24 co. 2 lett. a) della L. 238/2021 ha integrato l’art. 2423-ter co. 6 c.c., prevedendo che nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge (si fa qui riferimento alla compensazione di partite nell’ambito degli schemi di bilancio, cioè tra voci dell’attivo e del passivo, nonché tra costi e ricavi), la società è tenuta ad indicare nella Nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. Secondo gli emendamenti attualmente in bozza all’OIC 12, inoltre, non soltanto nei casi in cui tale possibilità è ammessa dalla legge ma anche nel caso in cui tale eventualità fosse contemplata dai principi contabili.
L’OIC 16 (§ 91) in riferimento alle immobilizzazioni materiali, già prevede un obbligo del genere nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione (c.d. “metodo diretto”), prevedendo che nell’ambito dell’informativa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c.) venga riportato il costo al lordo del contributo e il contributo (documento OIC 24, § 90).
Pertanto, da questo momento in poi, nel caso in cui si sia proceduto alla compensazione di crediti e debiti tributari la società nella Nota integrativa dà informativa degli importi lordi dei crediti e debiti tributari compensati in base a quanto previsto dal documento OIC 25 (§ 33) e delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del Conto economico (documento OIC 25, § 94).
L’art. 24 co. 2 lett. b) della L. 238/2021 dispone, modificando l’art. 2435-bis co. 4 c.c., che la medesima informativa debba essere fornita anche dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Un’altra rilevante modifica, che in realtà incide più su alcuni profili sostanziali che sul contenuto del bilancio, attiene alla verifica dei limiti dimensionali che impongono la redazione del bilancio consolidato. Come noto, l’obbligo riguarda:
- tutte le società di capitali che controllino un’altra impresa,
- gli enti pubblici esercenti – in via esclusiva o prevalente – un’attività commerciale (art. 2201 c.c.),
- le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una spa, sapa o srl,
qualora esse abbiano superato unitamente alle controllate per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La verifica quantitativa, che fino a questo momento poteva essere effettuata sulla base dei dati consolidati (quindi dopo aver compiuto tutte le scritture di consolidamento), grazie alle modifiche apportate all’articolo 27 del D. Lgs. 127/1991, potrà essere effettuata semplicemente sommando i dati delle imprese coinvolte effettuando il confronto con i limiti numerici del totale degli attivi e dei ricavi maggiorati del 20%.
Infine, tra le varie modifiche è stato altresì previsto che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applichino più le semplificazioni previste per le microimprese; pertanto, anche qualora rientrassero nelle condizioni per godere delle agevolazioni informative previste per tale tipologia di impresa, essi saranno comunque tenuti alla redazione della Nota integrativa (OIC 12, § 10A) e applicheranno la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. e declinata dal documento OIC 32 (OIC 31, § 22A).