Le disposizioni in materia di versamento dell’IRAP introdotte dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 34 del 2020, secondo le quali non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale delle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, sono al centro delle numerose comunicazioni di irregolarità notificate in questi giorni dall’Amministrazione Finanziaria a contribuenti e intermediari. Una disposizione che, nonostante il dato letterale, si è rivelata più complessa del previsto per il gioco degli acconti.
L’agevolazione introdotta dal predetto articolo 24 del DL Rilancio, annoverata tra gli aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, consisteva nell’esonero dal versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, nonché della prima rata dell’acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista secondo il metodo storico. La disposizione, in particolare, si applicava ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR, con ricavi o compensi non superiori, nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, a 250 milioni di euro.
Con riferimento al periodo d’imposta 2019 l’agevolazione consisteva nel totale abbattimento del debito dovuto a titolo di saldo IRAP fermo restando, per detto periodo, il versamento degli acconti dovuti nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dall’articolo 58 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il saldo IRAP per il quale è previsto l’esonero dal versamento deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione modello IRAP 2019, non ancora utilizzata in compensazione «esterna» e/o «interna», in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (Circolare 25/E del 2020).
Si tratta di un’agevolazione fiscale cosiddetta “automatica”, di quelle da indicare, ai fini dell’annotazione nel Registro Nazionale degli Aiuti, al quadro IS nella sezione dedicata agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP 2020. Sul punto, fra l’altro, si era espressa l’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 58/E del 2021 con la quale ha chiarito che la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando contestualmente per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, comunque definibile mediante l’istituto del ravvedimento.
Si tratta di un’agevolazione davvero automatica, alla quale poco o nulla era dedicato nella dichiarazione IRAP 2020 per il periodo d’imposta 2019. A tal riguardo i contribuenti che fruivano dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 erano esclusivamente tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999; nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», i riferimenti della norma e rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20; nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.
Più propriamente, a differenza di quanto è successivamente accaduto per la dichiarazione IRAP 2021, la quale dedicava il rigo IR25 colonna 2 all’ammontare del primo acconto figurativo non versato in applicazione dell’articolo 24 del Decreto Legge n. 34 del 2020, la dichiarazione per il periodo d’imposta 2019 nulla prevedeva ai fini della corretta determinazione dell’esonero. Pertanto oggi i contribuenti sono chiamati a verificare, indipendentemente dal risultato a credito della dichiarazione precedente, che l’esonero non eccedeva l’imposta dovuta per il periodo 2019, calcolata al netto degli acconti d’imposta per il medesimo periodo determinati secondo il metodo storico. Inoltre, qualora il saldo IRAP sia effettivamente più alto di quello inizialmente determinato in dichiarazione, il contribuente è chiamato ad adeguare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo, in primo luogo integrando il versamento del secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 e avendo cura, con dichiarazione integrativa, di indicare correttamente al rigo IR25 colonna 2 del modello IRAP 2021 il primo acconto figurativo che, proprio in ragione della predetta contestazione, “potrebbe” essersi modificato nella sua entità. Tale importo, infatti, non può comunque eccedere il 40 per cento ovvero il 50 per cento, se ISA, dell’imposta dovuta per il periodo 2020.