Avvisi bonari alla cassa, per salvare il salvabile

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Sul filo di lana, con l’approvazione definitiva del disegno di Legge di conversione del DL Fisco-Lavoro da parte dell’assemblea della Camera dei Deputati, viene introdotto nel testo del provvedimento l’articolo 3-bis avente ad oggetto la rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale interessati dal breve periodo di sospensione disposto dall’articolo 144 del Decreto Legge n. 34 del 2020.

Con la predetta disposizione normativa il Legislatore aveva previsto la possibilità che i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, potessero considerarsi tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Il differimento, sollevato da qualsivoglia maggiorazione, sia a titolo di interessi che di sanzioni, riguardava espressamente gli importi dovuti a seguito dei controlli automatici, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e dei controlli formali di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. La norma, nello specifico, riguardava anche le somme relative alle rateazioni eventualmente conseguenti, riconosciute ai sensi dell’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Con la novella il Legislatore riapre i termini fissati dall’articolo 144 del DL n. 34 del 2020, per estenderli nuovamente. Secondo il nuovo articolo 3-bis del DL Fisco-Lavoro, affinché siano considerati tempestivi, i versamenti dovuti sulle somme interessate dai provvedimenti di riscossione conseguenti al controllo automatizzato o formale, la cui scadenza era prevista nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche a seguito di rateazione delle somme dovute, e che non siano stati già recuperati entro il 16 settembre 2020, potranno essere versati entro la data odierna, 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori interessi e sanzioni.

La disposizione perviene con un ingiustificabile ritardo. Si colga, infatti, che i piani di rateazione di cui all’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, secondo le indicazioni dell’articolo 15 del DPR n. 602 del 1973, decadono con il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero con il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata immediatamente successiva.

Con ogni probabilità tutti coloro che non siano stati in grado di versare quanto dovuto nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 entro il 16 settembre 2020 ovvero, in quattro rate mensili di pari importo, entro il 16 dicembre 2020, hanno già rinunciato al piano di rateazione. Maturata la decadenza del piano di versamento, infatti, non restava che attendere l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo, maggiorato della sanzione piena. Sul punto la norma, purtroppo, non ammette eccezioni.

Come se non fosse già passato un anno, oggi il Legislatore interviene con una norma sostanzialmente inutile. Potranno usufruire delle disposizioni in commento solo coloro i quali, benché decaduti dal piano di rateazione a causa del mancato versamento di quanto dovuto nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, abbiano continuato imperterriti a versare le rate successive. Un comportamento possibile, per quanto improbabile. Sarebbe stata necessaria, piuttosto, una disposizione che avesse consentito di recuperare, entro un determinato termine, questa volta congruo rispetto all’entrata in vigore, quanto non versato dall’8 marzo 2020 alla data odierna. La norma sarebbe stata giustificata dalla particolare convenienza per il contribuente, utilità che, date le minori sanzioni tributarie, lo avrebbe spinto al sacrificio finanziario.