Autodichiarazione per la definizione agevolata a doppia scadenza con la comunicazione aiuti Covid-19

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La comunicazione degli aiuti Covid-19 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – il cui modello è stato pubblicato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 143438/2022 del 27 aprile 2022, non costituisce solo un adempimento cui sono chiamati tutti coloro che si sono avvalsi di un qualsiasi “aiuto di Stato Covid-19” – salvo che tutti gli aiuti ricevuti non siano già stati comunicati in precedente occasione, ad esempio con la richiesta del CFP perequativo – ma costituisce altresì il modello tramite il quale rendere l’autodichiarazione necessaria a godere dei benefici scaturenti dalla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Facciamo un passo indietro, ricordando brevemente di che si tratta: con il cd. decreto Sostegni, D.L. 41/2021, articolo 5, commi da 1 a 9, era stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari, a favore dei contribuenti titolari di partita IVA che si siano trovati in determinate condizioni di difficoltà in conseguenza dell’emergenza pandemica.

La misura prevede, a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30 per cento rispetto all’anno d’imposta precedente, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020 (cfr. Provvedimento AdE 275852/2021).

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. In particolare, per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità, e si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Il godimento del beneficio è subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni del Temporary Framework UE, sezione 3.1 e 3.12.

In ragione della necessità di rispettare i limiti e le condizioni per l’accesso agli aiuti Covid-19, il medesimo provvedimento prot. n. 275852/2021 del 18 ottobre 2021 aveva introdotto l’obbligo di presentare autodichiarazione in ordine al rispetto di quanto previsto dal Temporary Framework europeo, entro il 31 dicembre 2021.

Tuttavia, con successivo Provvedimento Prot. n. 345838 del 3 dicembre 2021, intervenuto in modifica al precedente provvedimento del 18 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate aveva modificato le indicazioni in precedenza fornite in ordine alle tempistiche di rilascio di tale autodichiarazione, stabilendo che “i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione presentano l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del relativo modello ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata”.

A questo punto, per chiudere il cerchio, mancava proprio il “modello”, ora approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 143438/2022 del 27 aprile 2022, ovvero la “comunicazione aiuti Covid-19”.

In sintesi, l’autodichiarazione finalizzata alla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità deve essere resa tramite la medesima modulistica che si utilizza per l’autodichiarazione a tutto tondo degli aiuti Covid-19.

Ciò comporta una serie di peculiarità nei termini di presentazione, visto che, come abbiamo già evidenziato, da un lato il provvedimento relativo alla definizione agevolata concede 60 giorni dal pagamento delle somme, mentre per l’autodichiarazione aiuti Covid vi è tempo fino al 30 giugno 2022.

A coordinare i due aspetti è proprio il Provvedimento 143438/2022, stabilendo che:

  • 1) se il beneficiario della definizione agevolata ha usufruito anche di altri aiuti, allora il termine è quello del 30 giugno 2022, inserendo nel quadro A, tra gli aiuti fruiti, anche “Articolo 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”
  • 2) nell’ipotesi in cui entro il 30 giugno non ci si sia avvalsi della definizione agevolata (e quindi la “casella” articolo 5 D.L. 41/2021 non sia stata barrata nella comunicazione presentata entro il 30 giugno, oppure se tale comunicazione non sia stata presentata affatto perché non si è usufruito di nessun aiuto, oppure perché già inviata completa in altra occasione – es. CFP – e non si erano ricevuti altri aiuti prima del 30 giugno 2022), ma ciò accada dopo il 30 giugno, in questo caso, entro 60 giorni dal pagamento della definizione agevolata, si andrà a presentare una nuova comunicazione di aiuti Covid-19, limitatamente all’aspetto della definizione agevolata.

In questa seconda ipotesi, ovvero definizione agevolata dopo il 30 giugno 2022, nella compilazione della comunicazione aiuti Covid-19 bisognerà seguire particolari regole:

  • barrare la casella “definizione agevolata” nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio;
  • valorizzare nel quadro A solo i campi riferiti alla definizione agevolata;
  • non si devono allegare nuovamente i quadri B e C, anche se presenti nella comunicazione originaria;
  • ai fini della dichiarazione del rispetto delle soglie, occorrerà (ovviamente) tenere conto anche di tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione presentata entro giugno.