Si avvicina, inesorabilmente, il termine del 30 giugno 2022 fissato per la trasmissione dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”. Un adempimento del quale sono noti contenuto e modalità di compilazione, meno le conseguenze dell’eventuale omissione.
L’autodichiarazione in commento, promessa concessa in pegno dal Governo italiano nell’ambito del regime “ombrello” di cui alla decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, si introduce nel complesso sistema di monitoraggio degli aiuti di Stato. Dal un lato, almeno secondo le dichiarazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma questo non corrisponde al vero, rappresenta il veicolo affinché l’Amministrazione Finanziaria possa acquisire le informazioni necessarie ad alimentare il Registro Nazionale degli Aiuti, dall’altro costituisce l’impegno assunto formalmente dal Governo in sede comunitaria per sbloccare definitivamente l’insieme degli aiuti introdotti per alleviare i danni della crisi pandemica. Un adempimento, da qualsiasi prospettiva lo si voglia osservare, coniato per soddisfare esclusivamente le esigenze informative della Pubblica Amministrazione chiamata, nel suo ruolo istituzionale, agli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa di settore.
Risulta ancora difficile immaginare quali conseguenze giuridicamente apprezzabili possano scaturire dall’inadempimento da parte del contribuente. Volendo escludere la definizione degli avvisi bonari di cui all’articolo 5 del Decreto Legge n. 41 del 2021, dove il successivo provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ne prevede espressamente la presentazione, in tutti gli altri casi elencati all’articolo 1, comma 13, del predetto DL Sostegni, l’autodichiarazione in commento non sembra essere così necessaria. In questo senso propendono almeno tre distinte considerazioni.
In primo luogo la norma che ne prevede l’istituzione si limita a disporre che “gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente”. L’adempimento, in particolare, non si pone né quale condizione per fruire dell’agevolazione né quale causa di decadenza. Inoltre nemmeno il decreto attuativo, tantomeno il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, condizionano la spettanza dei benefici all’invio della dichiarazione sostitutiva, né prevedono una esplicita sanzione, amministrativa o sostanziale.
In secondo luogo nessuna delle agevolazioni elencate è corredata da una causa di decadenza in tal senso, ovvero di una disposizione dalla quale si possano evincere conseguenze pregiudizievoli per il contribuente che abbia omesso la dichiarazione sostitutiva.
In terzo luogo, ma non per importanza, l’unica disposizione che potrebbe provocare le conseguenze temute, ovvero la decadenza dalle agevolazioni individuali, è prevista dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti, nell’ambito del quale viene affermato che con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 dello stesso Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal medesimo regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale. Si tratta, in altri termini, del famigerato quadro dedicato agli aiuti di Stato presente nella dichiarazione dei redditi.
Agli estremi, pertanto, è certamente l’omessa compilazione del quadro RS a determinare l’illegittima fruizione degli aiuti di Stato fiscali di natura automatica e semiautomatica, non certo un adempimento che nasce per esigenze differenti, ovvero quelle di monitoraggio degli aiuti di Stato, di qualsiasi tipologia, riconducibili alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Una scomoda verità che non ha ancora ricevuto alcuna smentita ufficiale.