È stato rilasciato il decreto ministeriale in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1 commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 in materia di autocertificazione di rispetto dei massimali previsti per gli aiuti di stato di cui alla sezione 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, il quale, tuttavia, non apporta nessuna novità sostanziale rispetto a quanto già noto, demandando ad un provvedimento dell’Agenzia l’onere di definire termini e modalità di compilazione, se non per qualche maggiore dettaglio in merito alle modalità di restituzione di quanto eccedente.
Ricordiamo che il comma 16 del citato articolo 1 demandava ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di definire modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni.
In particolare, sono da ricomprendere nelle sezioni summenzionate i seguenti aiuti di stato:
- esonero Irap ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020 (c.d. DL “Rilancio”);
- contributo a fondo perduto ex art. 24 del DL Rilancio, art. 1-bis e 1-ter del DL 137/2020, art. 2 del DL 172/2020, art. 1 commi 1-9 e art.1 -ter del DL 41/2021, e art. 1 del DL 73/2021
- credito adeguamento ambienti di lavoro ex art.120 dl 34/2020;
- Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia ex 129-bis dl Rilancio;
- Esenzioni IMU settore turistico e spettacolo ex art. 177 dl Rilancio e art. 78 dl 104/2020;
- Tax credi locazioni ex art. 28 del Dl rilancio, art. 8 e 8-bis del DL 137/2020 e art. 4 del DL 73/2021;
- Cancellazione seconda rata IMU ex art.9 e 9-bis DL 137/2020, art. 1 commi 599-602 della L.178/2020;
- Esonero prima rata IMU ex art. 6-sexies DL 41/2021;
- Riduzione canone rai per strutture ricettive ex art.6 commi 5-6 DL 41/21;
- Definizione agevolata ex art. 5 del DL 41/2021.
Tali aiuti rientrano nella sezione 3.1 del Quadro Temporaneo che prevede dei massimali pari a 800.000 per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.
Qualora si rispettino le condizioni della sezione 3.12 essi rientrano parimenti nei limiti della sezione 3.12, ben più estesi, pari a 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e pari a 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Tuttavia, per poter beneficiare di tali limiti è necessario dimostrare:
- a) Che l’ammontare complessivo del fatturato e corrispettivi nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione;
- b) Che l’importo dell’agevolazione richiesto ai sensi della Sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali vale il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.
In conformità con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021.
Il decreto non aggiunge niente, né alla definizione di fatturato e corrispettivi, nè ai termini di produzione dell’autodichiarazione, né tantomeno ad una più puntuale definizione dei costi fissi e variabili, demandando ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, senza specificare i termini entro cui esso debba essere previsto, l’individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione dell’autodichiarazione, nonché le modalità con cui le stesse autodichiarazioni saranno disponibili per i Comuni.
Qualche dettaglio in più viene fornito con riferimento alle modalità di recupero degli aiuti, in particolare qualora il contribuente superi i massimali:
- Dovrà volontariamente retrocedere quanto in eccesso comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.;
- Qualora non retroceda quanto in eccesso, verrà decurtato dagli aiuti successivi quanto fruito in eccesso comprensivo di interessi;
- In mancanza di aiuti successivi verrà richiesto il riversamento.
Anche in questo caso le modalità tecniche vengono destinate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con data da destinarsi.