Mentre la scadenza del 16 febbraio 2022 si avvicina inesorabilmente, cresce la confusione in ordine alle tempistiche ed alle modalità da seguire per il recupero dell’esonero contributivo ottenuto dai contribuenti in forza dell’anno bianco, e non interamente fruito, poiché una o più rate (poi ricomprese nell’esonero) sono state ugualmente versate. Confusione più che giustificata poiché, come abbiamo avuto modo di rilevare, le diversi sedi INPS a specifica domanda forniscono risposte differenti.
Il “campionario” delle risposte sino ad ora raccolte (e non è da escludersi che altri uffici abbiano fornito indicazioni ancora diverse), comprendono:
- L’ipotesi “minimale”. Secondo la tesi di alcuni uffici, fermo restando che la IV rata di contribuzione fissa artigiani e commercianti non è comunque compresa nell’esonero contributivo, per le ragioni che ben sappiamo – ovvero che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 20 ss., della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 potevano riguardare solo i contributi relativi al 2021 e in scadenza in tale anno – in caso di esonero contributivo concesso e da recuperare, in quanto la prima, la seconda e/o la terza rata sono state ugualmente versate, basterà non versare la IV rata, in scadenza il 16 febbraio 2022. La compensazione tra la “vecchia” rata versata, quando poteva non essere versata, e la “nuova” rata non versata in forza del recupero del credito derivante dall’esonero non fruito, avverrà in automatico. A nostro avviso, questa posizione non è condivisibile, in quanto troppo semplicistica, poiché non fa cenno alla necessità di presentare in via preliminare una comunicazione, come invece espressamente indicato dal Messaggio INPS 4620;
- L’ipotesi “richiesta di compensazione”. Secondo questa tesi, a parere di chi scrive assolutamente condivisibile e in linea con le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio 4620 del 23 dicembre 2021, i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, obbligati al versamento dei contributi sul minimale, nonché per gli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, potranno utilizzare le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (ovvero la rata / le rate versate e che avrebbero potuto non essere versate in ragione dell’esonero) riportando in automatico l’eccedenza in compensazione nei limiti della capienza delle rate relative all’emissione 2021, a condizione che si presenti istanza di compensazione tramite le indicazioni fornite dal messaggio stesso, ovvero tramite:
- Artigiani e commercianti: domande tramite il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, tramite le “Comunicazioni Bidirezionali”, inserendo nell’oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.
- Lavoratori autonomi in agricoltura: domande tramite il “Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Comp. Contributiva”.
Detto più sinteticamente, occorre presentare domanda e successivamente si potrà non versare la rata in scadenza il 16 febbraio se è presente un’eccedenza di esonero contributivo non fruito, ovvero se una o più rate oggetto di esonero sono state ugualmente pagate.
Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future (in questo caso, ovvero per le rate emissione 2022 in scadenza a partire dal maggio 2022, con modalità ancora tutte da chiarire).
Occorre sottolineare che la compensazione, quanto meno con riferimento alla rata in scadenza al 16 febbraio 2022, verrà effettuata (previa domanda) automaticamente, ovvero non dovrebbe essere necessario andare ad indicare alcuna particolare codeline o presentare F24 compensativi, basterà, semplicemente, non versare.
- L’ipotesi “complicata” – L’ultima delle possibilità è quella che vede la necessità di presentare domanda, esattamente come nel caso precedente, e poi poter “compensare in automatico” (anche in questo caso, quindi, fornendo un’indicazione coincidente all’ipotesi precedente), ma previo via libera da parte dell’INPS, al termine dei controlli sostanziali di spettanza del beneficio. Questa ultima posizione, tuttavia, appare non conforme alle indicazioni dell’Istituto, che nel già citato messaggio 4620 richiama la necessità di terminare i controlli solo nel paragrafo dedicato al rimborso, e non in quello dedicato alla compensazione. Perché compensazione e rimborso debbano essere trattati diversamente, francamente, non si comprende, tuttavia è un fatto che questo primo tipo di risposta, inizialmente fornita, non è stata confermata in seguito nemmeno dagli stessi uffici che l’avevano fornita.
In conclusione, l’approccio corretto nell’ottica di utilizzare l’esonero contributivo non fruito per la rata di febbraio 2022 appare essere quello identificato dall’ipotesi 2, ovvero, procedere con la richiesta di compensazione (per la quale, ricordiamo, il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2021 è stato dichiarato come non perentorio), e poi, semplicemente, non versare la rata che andrà automaticamente a compensazione con il beneficio non fruito.
Per quanto riguarda ulteriori eccedenze, invece, se ne riparlerà presumibilmente più avanti, posto che il messaggio lascia intendere che in tal caso il meccanismo dovrebbe essere diverso, salvo che (più che opportunamente) l’INPS non decida di consentire la “compensazione automatica” anche in seguito, a favore di coloro che vantano un ammontare di esonero contributivo non utilizzato che non si esaurisce con la rata di prossima scadenza.