Aiuti e contributi: doppio adempimento in scadenza il 30 giugno

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato relativi al Quadro Temporaneo non è l’unico adempimento in scadenza. Come ogni anno, sempre al 30 giugno, si ripropone la questione attinente la pubblicazione nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, e più in generale della pubblicità, degli importi e delle informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Gli adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis della Legge 4 agosto 2017, n. 124 hanno una portata più ampia rispetto alla dichiarazione sostitutiva richiesta dal “regime ombrello” di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del Decreto-legge n. 41 del 2021. Mentre per l’autodichiarazione sono interessati i soli aiuti di Stato e, fra questi, quelli riconducibili alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, per la pubblicità imposta dalle disposizioni normative in tema di mercato e concorrenza il perimetro si mostra certamente più ampio. L’obbligo pubblicitario, infatti, è relativo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni e da alcuni soggetti assimilati. Pertanto, non solo aiuti di Stato.

In questo senso, pur non rappresentando un aiuto di Stato, come chiarito dall’Anpal, le somme erogate nell’ambito delle attività finanziate dal Fondo Nuove Competenze di cui all’articolo 88 del Decreto-legge n. 34 del 2020 rappresentano comunque contributi di natura finanziaria rilevanti ai fini pubblicitari. Il fondo in commento, infatti, rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavori in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavori, e non costituisce una agevolazione generalizzata.

Approfondendo ulteriormente le somme vengono erogate, per il tramite dell’INPS, dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive sul Lavoro, agenzia dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei Conti. Si tratta, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di un’agenzia che svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, operante al servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali secondo le disposizioni dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Orbene, viste le caratteristiche del contributo erogato, ove è assente qualsivoglia profilo di corrispettività, e la natura del soggetto erogatore, presente fra quelli elencati all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la percezione di contributi nell’ambito del Fondo Nuove Competenze impone all’imprenditore un’adeguata rappresentazione degli stessi. In questo senso, pertanto, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile dovranno indicare i contributi percepiti in nota integrativa, mentre i soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa dovranno procedere alla pubblicazione delle medesime informazioni e importi, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Mentre sono ancora dubbie le conseguenze dell’omessa trasmissione dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato (“Dichiarazione aiuti di Stato: quale sanzione?”), le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi pubblicitari sono certe e particolarmente salate. Tale comportamento comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della predetta sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione corrispondente alla restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Nessuna sanzione, perché espressamente esentati dall’adempimento, nel caso in cui l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Così si apre, nuovamente, la partita dei contributi pubblici di carattere non generale, questa volta in combinazione con un adempimento solo apparentemente simile, ma profondamente diverso. Benché la scadenza sia la medesima, il 30 giugno 2022, assolvere ad entrambi gli adempimenti significa avviare due procedure parallele, ognuna caratterizzata dalle proprie regole che restano ancora del tutto incomprensibili.