La scadenza del 30 giugno 2022, prevista per la trasmissione telematica della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19” si avvicina; pertanto, è sempre più urgente individuare quali sono i soggetti chiamati all’adempimento e quali, invece, potranno evitare questo ennesimo “balzello burocratico”. A complicare questa prima fase di cernita dei soggetti interessati, già di per sé complessa, intervengono molti aspetti, sui quali è opportuno fare chiarezza; in particolar modo è necessario non confondersi in presenza di contribuenti che di recente hanno richiesto, o richiederanno a breve, l’accesso a nuovi contributi a fondo perduto. È il caso, ad esempio, nel contributo a fondo perduto per le attività chiuse, “nuova edizione 2022”, previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni-ter D.L. 4/2022, che potranno accedere alla misura inviando una nuova istanza a partire dal 6 e fino al 20 giugno 2022 (per approfondimenti vedasi l’articolo “Fondo perduto attività chiuse Sostegni-ter, domande dal 6 al 20 giugno 2022”).
L’autocertificazione relativa agli aiuti di stato Covid-19 – come chiaramente indicato nelle istruzioni di compilazione al modello, in conformità all’art. 1 del D.L. 41/2021 – prevedono che la stessa debba essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime “ombrello”, ovvero:
- a) articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest’ultimo limitatamente all’imposta municipale propria IMU dovuta per l’anno 2021), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- c) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- d) articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- e) articolo 1, comma 599 e comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, del Decreto 41/2021;
- g) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Pertanto, una prima verifica deve interessare la percezione di questi specifici aiuti, senza i quali la comunicazione non è dovuta.
Ipotizziamo, ad esempio, che un contribuente abbia ricevuto quali aiuti – considerandoli tutti, sin dall’inizio della pandemia – solo ed esclusivamente un’indennità INPS dei 600 euro. Trattandosi di aiuto che non rientra tra quelli previsti dal Temporary Framework, la comunicazione non è dovuta.
Altro caso: un contribuente ha ricevuto quale aiuto solo ed esclusivamente l’accesso ad un finanziamento garantito al 100%, ai sensi del decreto Liquidità D.L. 23/2020 (i finanziamenti da 25mila euro, per essere chiari). Ebbene, la misura rientra nel TF Sezione 3.1, ma non negli “aiuti ombrello”. Anche in questo caso, quindi, la comunicazione non è dovuta.
Vi è da dire, tuttavia, che è altamente improbabile incontrare contribuenti che non hanno goduto di nemmeno uno degli aiuti rientranti nel “regime ombrello”, che ricopre un panorama decisamente vasto, dai fondi perduti AdE ai crediti imposta affitti, dalla definizione agevolata degli avvisi bonari alle agevolazioni IMU, ecc.
Cambiamo pertanto ottica: se il contribuente ha ricevuto aiuti ombrello, e quindi è in linea di massima interessato dalla scadenza del 30 giugno 2022, quando può evitare l’invio della comunicazione?
Anche da questo punto di vista soccorrono le istruzioni di compilazione del modello: nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021), la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa.
La domanda che occorre farsi, quindi, è la seguente: questo contribuente ha già trasmesso un’istanza che richiedeva l’indicazione analitica degli aiuti nel quadro A? Se la risposta è affermativa, allora bisognerà verificare se dopo la trasmissione di tale istanza ci si è giovati di ulteriori aiuti. Se dopo la presentazione dell’autodichiarazione non sono intervenuti ulteriori aiuti (e di conseguenza l’autodichiarazione presentata è già completa), non sarà necessario trasmetterla nuovamente entro il 30 giugno 2022.
Se, invece, quella autocertificazione resa con quadro A non è completa, perché dopo sono intervenuti altri aiuti, allora occorrerà effettuare la comunicazione entro il 30 giugno, completa in ogni sua parte (ovvero ripetendo anche quella parte di aiuti che già era stata inserita in precedenza).
Occorre però prestare particolare attenzione agli aiuti IMU: se usufruiti, occorre anche compilare il quadro C. Ebbene, supponendo di ricadere nel caso di autocertificazione già presentata in precedenza, completa in ogni sua parte (e quindi nel caso di esonero di nuovo invio al 30 giugno 2022), occorrerà effettuare ancora una verifica: l’aver, a suo tempo, compilato correttamente anche il Quadro C. Diversamente, anche in questo caso, occorrerà ripresentare il tutto entro il 30 giugno, ribadendo tutti gli aiuti ottenuti sin da inizio pandemia e compilando anche il Quadro C.
Infine, la comunicazione è sempre dovuta nel caso di compilazione del quadro D, ovvero quel quadro dove vengono esplicitati gli eventuali aiuti che hanno comportato il superamento delle soglie, con evidenza delle somme da restituire, oppure quegli aiuti per i quali, esauriti i massimali della sezione 3.1, si intende spostare una parte del beneficio sulla sezione 3.12 (nel caso in cui la stessa sia accessibile). Insomma, in tutti quei casi in cui vi è un problema di superamento dei limiti che comporta la restituzione, oppure che rende necessario usufruire di entrambe le sezioni per non sfondare i tetti.
Questo è il quadro generale, ma veniamo ora alla specifica problematica che interessa coloro i quali hanno richiesto, o richiederanno a breve, nuovi aiuti. L’autodichiarazione resa (che, i più attenti, avranno notato essere molto diversa dal passato), è “valida” ad evitare la nuova comunicazione in assenza di nuovi aiuti? Può essere considerata come autodichiarazione già resa in precedenza e quindi evitare la trasmissione dei dati al 30 giugno (sempre che non vi siano problematiche di quadro C e/o D)?
La risposta, purtroppo, è negativa. Infatti, non bisogna confondere la comunicazione aiuti Covid con il contenuto dell’autodichiarazione contenuta nei più recenti modelli di istanza per l’accesso ai contributi a fondo perduto. Ci riferiamo, ad esempio, a quella contenuta nel modello di istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto attività chiuse (discoteche) delle quali si è detto in premessa.
Queste nuove autodichiarazioni, infatti, attestano semplicemente il diritto del soggetto dichiarante ad accedere al nuovo contributo a fondo perduto oggetto di richiesta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni del TF, evidenziando peraltro se in precedenza si sono sfondate le soglie e si intende detrarre le somme ricevute in eccesso dal contributo oggetto di richiesta, ma non contengono alcuna autodichiarazione in ordine agli aiuti ricevuti fino al 30 giugno 2022 (che comunque vanno computati per comprendere se il contributo che si sta richiedendo sia ancora ottenibile, ovvero se vi sia ancora capienza negli aiuti).
Detto più semplicemente, i più recenti CFP non contengono le autocertificazioni relative agli aiuti ricevuti da inizio pandemia e fino al 30 giugno 2022, e per tale ragione non contengono il quadro A; come tali, non possono essere considerati validi ai fini di evitare la comunicazione degli aiuti Covid al 30 giugno 2022 che, viceversa, viene resa proprio per monitorare i requisiti di accesso ed il rispetto delle soglie per gli aiuti concessi fino al 30 giugno 2022.