Aiuti di Stato, arriva l’autodichiarazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il Decreto è quasi pronto. La disposizione attuativa dell’articolo 1, commi da 13 a 17, del DL n. 41 del 2021 avente ad oggetto la procedura di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework sta prendendo lentamente forma. La bozza passerà ora al vaglio della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, così come previsto dall’articolo 1, comma 16, del DL Sostegni.

Dicevamo, il Decreto Ministeriale in commento è atteso per attuare la procedura di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni imposti dalla Comunicazione della Commissione europea in tema di aiuti di Stato. La norma, introdotta tardivamente, è finalizzata al monitoraggio e controllo dei principali aiuti di Stato previsti dalla normativa di emergenza, secondo l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 13, del DL Sostegni. Fra di essi le diverse formulazioni dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate, l’esenzione dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo, nonché la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, dello stesso DL Sostegni, disposizione per la quale l’autocertificazione rappresenta espressamente una causa di efficacia.

Si rimembra che secondo le disposizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, per la Sezione 3.1 il limite imposto per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 è pari a 800.000 euro, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021 tale limite è stato maggiorato 1.800.000 euro, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per la sezione 3.12, invece, il massimale è fissato a 3.000.000 di euro, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e a 10.000.000 di euro, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi, il calcolo dovrà essere effettuato secondo la definizione di “impresa unica”, ovvero computando gli aiuti ricevuti dall’insieme delle imprese tra le quali, anche per il tramite di una o più altre imprese, esiste almeno una delle relazioni seguenti: un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Come previsto su queste stesse pagine limitatamente alla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità (Avvisi Bonari, definizione ancora in sospeso), secondo la bozza del Decreto Ministeriale l’autodichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, nella quale attestare l’importo complessivo degli aiuti fruiti, seguirà un canale espressamente telematico. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini, le modalità ed il contenuto dell’autodichiarazione, nonché le modalità tecniche con le quali l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili ai comuni le informazioni presentate dagli operatori economici (per quale finalità non è facile intuire).

In attesa che il provvedimento completi il proprio iter, restano da comprendere quali saranno le conseguenze delle eventuali irregolarità o omissioni commesse nell’invio dell’autodichiarazione. Se per la definizione degli avvisi bonari le conseguenze avverse sono definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2021, il quale condiziona il perfezionamento e l’efficacia della definizione agevolata alla presentazione dell’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento, in tutti gli altri nulla è stato disciplinato. Fermo restando il rispetto dei massimali, infatti, dall’articolo 1 del DL Sostegni non si rintraccia alcuna disposizione che possa indurre alla decadenza dei benefici fiscali in caso di irregolarità dell’autodichiarazione in commento.