Nonostante il decorso del termine previsto per la – sola – notifica degli atti di accertamento relativi al periodo d’imposta 2015 (termine fissato, da ultimo, al 28/02/2022), simile annualità fiscale non risulta attualmente ancora del tutto decaduta. Quanto detto, nello specifico, con riguardo alle dichiarazioni “omesse”, per le quali il termine per i controlli risulta maggiormente esteso – anche in virtù di quanto previsto dalla normativa emergenziale.
Dopo aver riportato della scadenza, in data 28/02/2022 dopo diversi rimani, del termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2015 – già emessi entro il 31/12/2020 – (Concluso il “periodo transitorio” per la notifica degli atti in scadenza nel 2020 – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)) si può notare che, ad oggi, non risulta comunque “interamente” decaduto, per l’autorità fiscale, il potere di accertamento per tale periodo d’imposta. Questo se si considerano le dichiarazioni omesse, ossia quelle che non sono state (in ogni caso) presentate entro il termine di 90 giorni dall’originaria scadenza – nello specifico entro il 29/12/2016, visto l’allora termine del 30/09/2016 per la presentazione dei modelli reddituali per il 2015.
Occorre in proposito ricordare che l’art. 43, comma 1 del D.P.R. 600/1973 stabilisce, ai fini delle imposte dirette (analogamente a quanto accade ai fini Iva, ex art. 57 del D.P.R. 633/1972), che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Il successivo comma 2 dispone poi che “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. Negli stessi termini è poi possibile integrare o modificare gli atti di accertamento “in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate” (comma 3, primo periodo).
Quella appena vista è però la disciplina in vigore per i periodi d’imposta a partire dal 01/01/2016, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 208/2015 (art. 1, comma 131).
In precedenza, e per quanto di interesse, i termini erano invece:
- 1) il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- 2) in caso di omessa dichiarazione, il 31/12 del quinto anno successivo a quello di “teorica” presentazione della dichiarazione dei redditi;
con una disciplina specifica in caso di violazione che comportava l’obbligo di denuncia penale (raddoppio dei termini).
Per questo motivo l’annualità 2016 – a regime in scadenza al 31/12/2022 – è la prima a cui si applica il nuovo termine di accertamento; termine che viene però “intaccato” dall’art. 67, comma 1 del D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), che ha disposto che sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (si vedano anche Violazioni tributi locali: il 26 marzo spira il termine per l’accertamento 2016 – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it) e Accertamento tributario: l’eredità della pandemia ai fini della decadenza – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)). Sospensione, quest’ultima, che:
- non risulta però applicabile agli atti di accertamento “ordinari” relativi al periodo d’imposta 2015 – i quali sono invece soggetti alla c.d. scissione fra la data di accertamento e quella di notifica degli atti (di cui all’art. 157 del D.L. 34/2020), secondo cui detta scissione si applica agli atti i cui termini di accertamento, che scadono nel periodo 08/03/2020-31/12/2020, vanno calcolati senza tener conto del periodo di sospensione ex art. 67, comma 1 del “Decreto Cura Italia”;
- riguarda tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di accertamento includono detta sospensione – quindi, in sostanza, i periodi d’imposta dal 2016 al 2018 (compresi), posto che i termini di rettifica delle dichiarazioni del 2019 (e 2020 ovviamente) non erano ancora pendenti alla data dell’08/03/2020 (inizio periodo di sospensione), non risultando all’epoca ancora spirato il termine iniziale di presentazione del relativo “modello Redditi”.
Va tuttavia notato che i termini relativi alle verifiche sulle dichiarazioni omesse per il 2015, che non risultano in scadenza nel periodo 08/03/2020-31/12/2020, bensì al 31/12/2021, rientrano parimenti a pieno titolo nell’operatività della sospensione. Per questo motivo, il blocco delle attività di accertamento, per un periodo pari a 85 giorni, porta di fatto ad una proroga dei relativi termini di decadenza per un analogo periodo (sospensione = periodo tamquam non esset), come è stato peraltro confermato anche dalla prassi amministrativa (cfr. circolari n. 11/E del 06/05/2020, risposta 5.9 e n. 11/E del 20/08/2020, risposta 3.10.4, così come risposta n. 23 Telefisco 2022).
Ciò significa, in definitiva, che le dichiarazioni omesse per il periodo d’imposta 2015 non scadono (ordinariamente) al 31/12/2021, fruendo invece dello slittamento di cui sopra fino al 26/03/2022 (31/12/2021 + 85 giorni), termine ultimo di notifica dei relativi atti impositivi.
La stessa proroga vale poi, come riferito, per gli atti riguardanti i seguenti periodi d’imposta:
- 2016, che non scadrà il 31/12/2022 bensì il 26/03/2023;
- 2017, che ha come scadenza il 25/03/2024 (visto che il 2024 è un anno bisestile) invece che il 31/12/2023;
- 2018, per il quale il termine per i controlli non termina scadrà il 31/12/2024 ma il 26/03/2025.