Abrogazione Irap: lo stop del ministero all’applicazione retroattiva della norma

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Legge di Bilancio ha “cancellato” l’Irap per imprese individuali e esercenti arti e professioni, ma la modifica normativa non avrà alcun effetto sui contenziosi in corso. Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la risposta al Question Time n. 5 – 07710 in Commissione finanze alla Camera.

L’entrata in vigore della novità è sufficientemente chiara laddove viene precisato che l’abrogazione del tributo regionale si applica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, vale a dire dal 1° gennaio 2022.

L’interrogazione parlamentare è stata posta in essere osservando come la novella non tenesse conto della situazione pregressa, determinando una disparità di trattamento nel momento in cui il professionista, esonerato dal pagamento dell’Irap con decorrenza dal 1° gennaio 2022, deve continuare a coltivare i contenziosi fiscali pregressi al fine di far valere le sue ragioni per gli anni precedenti.

L’interrogante ha osservato come il legislatore non abbia fornito nel tempo la definizione di “autonoma organizzazione”, cioè del presupposto essenziale su cui risulta fondato il tributo regionale. Per l’attività esercitata dalle società e dagli enti sussiste una presunzione circa l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Invece, la medesima presunzione non sussiste con riferimento alle imprese individuali e agli esercenti le attività professionali. Per questi contribuenti la valutazione relativa alla sussistenza dell’elemento organizzativo deve essere effettuata caso per caso e per questa ragione sono stati incardinati numerosi contenziosi negli anni pregressi.

In considerazione delle numerose incertezze che si sono verificate negli anni scorsi è stato chiesto nel corso del question – time se il Ministero intendesse adottare dei provvedimenti al fine di prevedere l’efficacia retroattiva delle disposizioni della legge di Bilancio 2022 o se, in alternativa, intendesse comunicare all’Agenzia delle entrate, di abbandonare i contenziosi per gli anni pregressi soprassedendo alla relativa riscossione.

Il Ministero, però, si è espresso negativamente affermando l’impossibilità di applicare retroattivamente, cioè con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, la novella. Pertanto, non è possibile che l’Agenzia delle entrate sospenda la riscossione dell’imposta per gli anni pregressi. Ciò con riferimento alle ditte individuali e agli esercenti arti e professioni.

Secondo il parere del Ministero dell’Economia e delle finanze, la nuova disposizione non determina alcuna disparità di trattamento rispetto al passato. Infatti, rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone. Pertanto, fino al 31 dicembre dello scorso anno risultano applicabili le precedenti disposizioni. I contribuenti che ritengono di non essere dotati di un’autonoma organizzazione dovranno continuare a fare valere le proprie ragioni davanti al giudice tributario.

Si potrà invocare la modifica normativa sostenendo che il legislatore, con la previsione di cui alla legge di Bilancio del 2022 ha nella sostanza preso atto della mancanza dell’autonoma organizzazione qualora l’attività venga esercitata in forma individuale, ma il MEF ha chiarito che non sussiste alcun automatismo.

Sarà dunque necessario dimostrare in punto di fatto, l’utilizzo di beni strumentali di modesta entità e il mancato impiego di personale dipendente. Nella sostanza i contenziosi proseguiranno per il passato come se non fosse intervenuta alcuna modifica normativa.

Indubbiamente, l’abrogazione dell’Irap, ancorché limitata, poteva essere una buona occasione, per decongestionare i carichi di lavoro delle Commissioni tributarie “cancellando” di un solo colpo le “liti pendenti,” ma così non è stato.