Come ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, si torna a discutere dell’adempimento pubblicitario previsto dall’articolo 1, comma 125, della Legge n. 124 del 2017 in tema di sovvenzioni, sussidi ed altri aiuti. Una disposizione normativa che lascia interdetti per la sua vacuità, nel silenzio delle pubbliche amministrazioni competenti per la sua applicazione.
Le informazioni inerenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate alle imprese nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, qualora complessivamente superiori a 10.000 euro nel periodo considerato, sono soggette a pubblicità legale. Non assumono rilievo, ai fini dell’adempimento, i vantaggi fiscali e tutte le altre misure agevolative che, per proprie caratteristiche, spettano alla generalità delle imprese, senza alcuna discrezionalità.
In particolare per i soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile l’adempimento pubblicitario può essere espletato con indicazione in nota integrativa del bilancio di esercizio redatto in forma ordinaria e dell’eventuale bilancio consolidato. Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e per quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, società di persone ed imprese individuali) l’obbligo deve essere assolto mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Considerato il dato letterale, ed in assenza di un cenno da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, anche per i soggetti che redigono la nota integrativa, ma nell’ambito di un bilancio in forma abbreviata, l’unica via percorribile è quella della pubblicazione sul sito web, proprio o dell’associazione di categoria. In questo negli ultimi giorni, non a caso, si è sviluppata una diffusa campagna commerciale delle principali associazioni di categoria che offrono questo particolare servizio di assistenza.
Adempimento che si esplica nella pubblicazione delle informazioni e degli importi inerenti i benefici percepiti ovvero, limitatamente agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis già pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante la semplice dichiarazione dell’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, da riportarsi rispettivamente nella nota integrativa del bilancio ovvero, ove il soggetto non fosse tenuto alla redazione della nota integrativa, sempre sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Anche per le sovvenzioni incassate nel 2022, come è accaduto rispettivamente per il 2020 e il 2021, ferma restando la scadenza dell’adempimento pubblicitario, è stata prevista una moratoria del regime sanzionatorio disciplinato dall’articolo 1, comma 125-ter, della Legge n. 124 del 2017. Ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 1, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato disposto che per l’adempimento in scadenza nell’anno 2023 l’inosservanza degli obblighi pubblicitari potrà essere sanzionata solo a partire dal 1° gennaio 2024. Di fatto, pertanto, l’adempimento potrà essere espletato entro il 31 dicembre 2023.
Il riferimento, in particolare, è alla sanzione amministrativa pari all’1 per cento degli importi ricevuti, ma non pubblicizzati, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché alla sanzione accessoria del successivo adempimento agli obblighi di pubblicazione. Si colga, inoltre, che decorsi 90 giorni dalla contestazione, senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione, probabilmente sproporzionata, della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.