Sono giorni dedicati agli ultimi controlli. Entro il 30 giugno 2023 il contribuente potrà presentare l’istanza valevole ai fini della Rottamazione-quater. Entro lo stesso termine sarà possibile trasmettere un’istanza sostitutiva o integrativa di una precedente domanda di definizione agevolata, imprevisti permettendo.
In tema di integrazione dell’istanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 237, della Legge n. 197 del 2022, entro il medesimo termine e con le stesse modalità previste per la trasmissione della domanda di definizione, il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. Questo è il caso, del tutto pacifico, in cui il contribuente presenta una seconda istanza di rottamazione, autonoma rispetto alla precedente, avente ad oggetto dei carichi differenti da quelli inseriti nella prima richiesta. In questo caso lo stesso contribuente riceverà entro il 30 settembre 2023 due distinti piani di versamento, uno indipendente dall’altro.
Dal punto di vista prettamente normativo, invece, nulla viene previsto in merito alle possibilità di sostituzione o, perfino, rinuncia di una precedente istanza di definizione agevolata.
Con riferimento all’invio sostitutivo, riferito alla fattispecie in cui le successive domande di rottamazione contengano carichi già ricompresi in precedenti istanze, pur nel silenzio della norma, dovrebbe vigere il principio secondo il quale l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate aventi ad oggetto i medesimi carichi. Si tratta, ad esempio, del medesimo principio applicato durante la pandemia per le istanze di riconoscimento del contributo a fondo perduto da parte dell’Amministrazione finanziaria o all’’invio dell’autodichiarazione relativa al rispetto dei requisiti previsti dal Temporary framework di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021.
Non si comprende, tuttavia, se tale effetto sostitutivo si limiti al singolo carico ovvero si estenda al contenuto dell’intera istanza, di fatto annullandola. Si prenda il caso in cui la prima istanza di rottamazione comprenda due distinti carichi, il primo relativo all’iva del periodo d’imposta 2018 (per imposta, sanzioni ed interessi), il secondo costituito esclusivamente da sanzioni amministrative pecuniarie per ritardati versamenti relativi al periodo d’imposta 2017. Ferma restando la volontà di definire entrambi i carichi, il contribuente, ma solo in un secondo momento, decide di presentare due distinte istanze di definizione agevolata, così da poter beneficiare dell’immediata estinzione del debito costituito dalle sole sanzioni amministrative pecuniarie.
Orbene nel caso descritto, al fine di ottenere l’effetto sostitutivo, è necessario presentare due distinte istanze di rottamazione, una per ciascun carico, ovvero è sufficiente presentare una sola istanza relativa al solo carico sanzionatorio, lasciando la prima istanza orfana di un carico? La soluzione, per cautela ed opportuna, è la prima. Non conoscendo l’effettiva portata dell’effetto sostitutivo, per evitare sorprese irreparabili, perché saranno note solo quando il termine di trasmissione sarà decorso, è opportuno che ogni carico ricompreso nella prima istanza sia incluso in una successiva richiesta.
Si aggiunga, inoltre, che se la nuova istanza contiene le medesime cartelle definite con quella originaria, come accade nel caso in cui il contribuente voglia cambiare il piano di versamento, non vi sono dubbi, la seconda istanza sostituisce la prima. Lo stesso accade nel caso in cui la nuova istanza contiene sia nuovi carichi che quelli già ricompresi nella prima istanza.
Come se i dubbi non bastassero, ecco gli imprevisti. Da ieri si segnalano nuovi disservizi nella procedura che rendono oltremodo gravosa l’adesione del contribuente. In particolare non è più disponibile, in fase di redazione dell’istanza, la possibilità di selezionare i carichi da rottamare, obbligando il contribuente, come accadeva nella fase di prima applicazione, al caricamento manuale degli estremi relativi ai carichi da rottamare. Anomalia tempestivamente segnalata da ANC con un comunica stampa, ma nota a tutti gli operatori del settore sin dalla mattina di ieri.