Istanza di rateizzazione. Effetti sulla prescrizione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Dalla lettura dell’ordinanza n. 19401/2022 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, emerge che la presentazione dell’istanza di rateizzazione del debito tributario costituisce un atto interruttivo della prescrizione.

Il caso – Il giudizio scaturisce da un preavviso di iscrizione ipotecaria, conseguente al consolidamento di alcune cartelle di pagamento rimaste inevase.

Il contribuente, nell’impugnare davanti alla Corte di legittimità la sentenza di secondo grado – favorevole all’Amministrazione finanziaria – emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 cod. civ., «in ordine agli atti idonei a interrompere la prescrizione o a costituire rinuncia alla stessa, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 19 del D.P.R. 20.9.1973, n. 602», per avere la C.T.R. ritenuto che la presentazione dell’istanza di rateizzazione degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato implichi una rinunzia implicita ad avvalersi della prescrizione.

Ebbene, il Supremo Collegio ha disatteso tale doglianza.

Ragioni della decisione – I Massimi giudici, in particolare, hanno evidenziato che, se è vero che la domanda di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. Sez. V civ. n. 27672/2020).

Infatti, il contribuente che abbia chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo non può non avere avuto piena conoscenza di tale atto e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è stato notificato. Detta conoscenza, evidentemente, costituisce l’imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all’an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle e sempre che «non siano scaduti i termini di impugnazione» delle cartelle di pagamento (Cass. n. 3347/2017 e n. 14781/2021).

I Massimi giudici, dunque, hanno rigettato il ricorso, ritenendo la sentenza impugnata perfettamente in linea con questi principi.

Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.