Con un giorno di ritardo rispetto al programma è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, protocollo 188987/2022, attuativo della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146. Con il provvedimento in commento, in particolare, viene istituito il modello da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022.
Sulla scorta del crescente contenzioso in tema di credito d’imposta ricerca e sviluppo, essenzialmente incentrato sulla corretta definizione delle attività meritevoli dell’incentivo, la procedura di definizione spontanea consente ai contribuenti che abbiano utilizzato in compensazione il credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi.
La procedura è dedicata ai contribuenti che abbiano maturato il credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, i quali potranno effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza alcuna maggiorazione. La procedura, nello specifico,. è riservata ai contribuenti che abbiano realmente svolto le attività che hanno dato origine al credito d’imposta, quindi sostenendo le relative spese, attività che, tuttavia, in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo.
Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo la quale ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.
La procedura, ammessa anche per i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, quindi in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonchè nella determinazione della media storica di riferimento, è inibita in tutti i casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente in genere, quali fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti e mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Tornando al merito della procedura di regolarizzazione, questa non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore della disposizione. Il modello dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. All’uopo verrà istituito un apposito applicativo denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel proprio sito internet istituzionale.
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità descritte, entro il 30 settembre 2022. L’importo dovuto dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.
La rateazione è inibita nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. Sarà invece possibile se l’atto di recupero o impositivo sia stato notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero la constatazione contenuta in un processo verbale sia stata consegnata successivamente alla medesima data.
Il perfezionamento dell’intera procedura, che avrà riflessi anche dal punto di vista penale in termini di non punibilità per i reati previsti all’articolo 10-quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, presuppone l’integrale versamento degli importi dovuti, anche in caso di versamento rateale. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista , infatti, comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.