Nessuna comunicazione in presenza di soli “altri aiuti” Covid-19

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il 30 giugno 2022 scade il termine per la trasmissione telematica della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ovvero quella che comunemente viene identificata come “Comunicazione degli aiuti di Stato Covid”. Molti sono coloro che stanno iniziando ad approcciare l’adempimento, talora incorrendo, all’atto dell’inserimento dei dati nell’applicativo web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’invio, in segnalazioni di errori bloccanti. Segnalazioni che possono generare confusione, laddove il quadro normativo non sia stato compreso a fondo.

Una delle situazioni che più comunemente creano “sconcerto” è quella relativa all’errore bloccante che recita: “Sezione 3.1 del Temporary Framework – Sezione 3.1 del Temporary Framework – Casella B1) – Se barrata una delle caselle B) deve essere presente il quadro A con almeno una casella della relativa sezione compilata” o, comunque, un errore similare, riferito alla casella A1).

Vediamo di comprendere il perché di questa segnalazione, che è assolutamente corretta, e che sta ad indicare al soggetto che sta predisponendo la comunicazione che sta incorrendo in errore. Due sono le possibilità: o l’estensore della comunicazione ha dimenticato qualcosa nella compilazione, oppure si sta cercando di predisporre una comunicazione non dovuta.

Tutto parte dalla corretta identificazione dei soggetti che sono tenuti a presentare la famigerata comunicazione degli aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. 41/2021.

Gli obbligati non sono genericamente tutti coloro che hanno goduto di un qualsiasi “aiuto Covid”, bensì solo coloro che hanno goduto di almeno uno dei cd. “aiuti ombrello”, identificati dal già richiamato articolo 1 del decreto Sostegni, ed analiticamente riportati anche nelle istruzioni di compilazione all’autodichiarazione:

  • a) articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • b) articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest’ultimo limitatamente all’imposta municipale propria IMU dovuta per l’anno 2021), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  • c) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  • d) articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
  • e) articolo 1, comma 599 e comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • f) articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, del Decreto 41/2021;
  • g) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come identificare più semplicemente questi aiuti, la cui percezione (anche solo di uno di essi) rende obbligatoria la comunicazione? Basta guardare al modello di comunicazione: gli “aiuti ombrello” sono quelli per i quali, nella sezione I del quadro A, è previsto uno specifico rigo.

In sintesi, se almeno uno dei righi del quadro A sezione I riporta un dato (cioè, almeno uno di quegli aiuti è stato goduto), allora la comunicazione è dovuta e, se è dovuta, allora occorre anche indicare l’eventuale riconoscimento di altri aiuti riconosciuti ai sensi della Sezione 3.1 o 3.12 del Temporary Framework, compilando il rigo presente nella sezione II del medesimo quadro A.

Si presti attenzione che la presenza di almeno un aiuto nella sezione I è condizione essenziale per presentare la comunicazione, ecco perché se si tenta di inviarla barrando esclusivamente la sezione II si ottiene un errore bloccante.

Tale errore, come si è detto, può discendere da due diversi tipi di errori commessi:

  • si è ottenuto (oltre ad un “altro aiuto” indicato in sezione II del quadro A) anche aiuti da indicare nella sezione I, e ci si è dimenticati di indicarli;
  • oppure, non sussiste alcun ulteriore aiuto rientrante nella sezione I (aiuti ombrello), e in questo caso la comunicazione non deve essere effettuata.

Alcuni casi che comunemente possono presentarsi con riferimento a questa tipologia di situazione sono quelli relativi ai contribuenti che hanno ottenuto:

  • finanziamenti MISE garantiti al 100% (i 25.000 euro);
  • i contributi riconosciuti da diverse Regioni (es. Bonus Piemonte, Lombardia, ecc.).

Entrambe le misure rientrano nella sezione 3.1 del TF (per avere l’assoluta certezza della sezione cui un determinato aiuto è stato imputato è molto utile consultare il Registro Nazionale Aiuti di Stato, link).

Contemporaneamente, entrambi gli aiuti non rientrano nell’elencazione degli aiuti “ombrello”.

Pertanto, ipotizzando una situazione che vede un operatore economico aver goduto quali aiuti solo di un finanziamento garantito 100%, oppure di un contributo regionale, oppure di entrambi, e null’altro, ci si ritrova con un modello di comunicazione che vede, nel quadro A, compilata solo la sezione II, mentre la sezione I non presenta alcun dato perché non sono presenti “aiuti ombrello”. Ebbene, in questo caso, la comunicazione non è dovuta, e se si tenta di inviarla ugualmente è lo stesso software Ade ad inibire la trasmissione.

Se, invece, il nostro ipotetico operatore economico ha goduto, oltre che di un finanziamento totalmente garantito e/o di un contributo regionale, anche di uno o più aiuti “ombrello”, la comunicazione è dovuta (a causa della presenza di tali aiuti ombrello), e sarà compilata andando ad indicare nel quadro A sezione I gli aiuti ombrello ottenuti, e in più, nella sezione II, sarà segnalata la presenza anche di tali “altri aiuti”.

(Allegato schema riassuntivo in formato grafico).