L’effetto dirompente dell’Ace Innovativa non è semplicemente nella sua aliquota maggiorata. La deroga introdotta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, infatti, si differenzia per l’introduzione temporanea di alcune variazioni sul tema.
Ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, per il solo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2020, l’aliquota da applicare alla variazione del capitale proprio rispetto al periodo d’imposta precedente sarà pari al 15 per cento in luogo del 1,3 per cento. L’agevolazione, in particolare, si applica sulla variazione accertata nel limite massimo di 5 milioni di euro.
Sono tre le eccezioni che concorrono alla massimizzazione degli effetti del beneficio. La prima attiene alle modalità di computazione delle variazioni in aumento che, per espressa disposizione legislativa, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, come ordinariamente accade solo per l’accantonamento a riserva disponibile degli utili di esercizio. In via ordinaria l’articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 dispone che gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia e quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione medesima.
In tema di Ace Ordinario, salvo che per gli utili accantonati a riserva disponibile, l’imputazione della variazione avviene, in ogni caso, pro rata temporis. Sotto tale profilo, pertanto, l’Ace Innovativa agisce in deroga alle predette disposizioni e la variazione in aumento assumerà rilevanza per intero, indipendentemente dalla tipologia di aumento dal momento in cui la variazione del capitale proprio produca i propri effetti. Secondo il medesimo criterio, ma questa volta applicabile a entrambe le normative, le variazioni in diminuzione assumeranno rilevanza, ognuna per proprio conto, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.
La seconda eccezione è relativa al tetto massimo della variazione positiva rilevante ai fini del beneficio. Se in via ordinaria la variazione in aumento del capitale proprio non può eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio, per l’Ace Innovativa la variazione in aumento rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dal valore del patrimonio netto. L’eventuale eccedenza, declassata in Ace Ordinaria, assumerà comunque rilevanza unitariamente alla somma algebrica delle variazioni del capitale proprio verificatesi dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2020, ma nuovamente nei limiti del valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio.
La terza novità sostanziale, infine, attiene alle modalità di utilizzo del beneficio fiscale. Questa volta rompendo lo schema ordinario, l’articolo 19 del DL n. 73 del 2021 consente al contribuente di trasformare il potenziale beneficio fiscale in credito d’imposta. Previa comunicazione da inoltrarsi all’Amministrazione Finanziaria entro il termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale calcolato sugli incrementi di capitale proprio può essere trasformata in credito, calcolato applicando alla deduzione le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Nel caso di una società a responsabilità limitata tutto ciò si traduce, qualora la variazione in aumento del capitale del 2021 fosse pari a 100.000 e il rendimento nozionale del capitale proprio di 15.000 euro, nella possibilità di ottenere, in alternativa alla deduzione sulla base imponibile, un credito nella misura di 3.600 euro, pari all’applicazione dell’aliquota Ires del 24 per cento al rendimento nozionale calcolato per l’anno 2021.
La trasformazione in credito d’imposta costituisce una valida alternativa alle limitazioni previste dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 secondo il quale l’importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell’importo deducibile del reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi. La trasformazione, prima limitata alla compensazione della sola imposta regionale sulle attività produttive, oggi estesa per il periodo d’imposta 2021 secondo le regole dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza limite alcuno, è inoltre il veicolo per la sua successiva monetizzazione. Il credito d’imposta conseguente, infatti, può essere richiesto a rimborso ovvero ceduto a terzi.