Superbonus: i confini reali del periodo di vigenza

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Si avvicina la prima vera chiusura dei conti. Salva la possibilità di godere dell’appendice temporale prevista per gli immobili che alla data del 30 settembre 2022 abbiano raggiunto almeno il 30 per cento dello stato di avanzamento lavori del complessivo intervento, per le unità unifamiliari il periodo di vigenza è ormai in esaurimento. La detrazione maggiorata nella misura del 110 per cento, infatti, è prevista per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.

Il primo aspetto da chiarire attiene alla valenza stessa del periodo di vigenza. Quali sono gli aspetti in cui esso risulta determinante per la spettanza del beneficio fiscale? Il termine previsto dall’articolo 119, comma 1, del Decreto Legge Rilancio costituisce il momento ultimo entro il quale il contribuente deve aver “sostenuto” le spese rilevanti ai fini del superbonus. Entro il 30 giugno 2022, salva la descritta deroga che estende il periodo di vigenza al 31 dicembre 2022 se al 30 settembre dello stesso anno lo stato avanzamento lavori complessivo abbia raggiunto la fatidica soglia del 30 per cento, il contribuente dell’unità unifamiliare deve effettuare i bonifici “parlanti” ovvero, in alternativa, formalizzare con il fornitore lo sconto sul corrispettivo con l’emissione della relativa fattura dalla quale si evinca, appunto, l’opzione esercitata.

Il 30 giugno 2022, così come avverrà per le prossime scadenze previste dal successivo comma 8-bis per gli interventi di natura condominiale e assimilata, non costituisce il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori, nè quello previsto per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo previsto dall’articolo 121 dello Stesso Decreto Legge Rilancio.

Sotto il primo aspetto in tal senso propende lo stesso dato normativo. Il primo comma dell’articolo 119 del Decreto Rilancio dispone che la detrazione di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, il cosiddetto “ecobonus ordinario”, si applica nella misura del 110 per cento per tutte le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Il superbonus, in particolare, non si discosta dalle altre detrazioni aventi ad oggetto il recupero edilizio. Ai fini del riconoscimento del beneficio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento e dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’importo della detrazione spettante, infatti, è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Con riferimento al secondo aspetto, ovvero il termine ultimo entro il quale procedere alla cessione del credito e sconto sul corrispettivo mediante la comunicazione da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria, il periodo di vigenza per l’esercizio dell’opzione è disciplinato, a sua volta, dall’articolo 121 commi 1 e 7-bis del Decreto Legge Rilancio. Con particolare riferimento al superbonus le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, le spese per gli interventi individuati dal precedente articolo 119. La trasmissione della comunicazione, in ragione dell’anno di sostenimento, dovrà avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo.

In questo ultimo caso, tuttavia, a differenza delle altre detrazioni per il recupero edilizio per le quali è esercitabile l’opzione di trasferimento, la cessione o lo sconto in fattura potranno realizzarsi in ragione dello stato di avanzamento lavori, minimo del 30 per cento, e nel solo caso in cui, di conseguenza, i lavori siano stati effettivamente eseguiti. Al superbonus non sono applicabili i principi più volte affermati dall’Amministrazione Finanziaria in tema di trasferimento del bonus facciate su fatture del 2021 per lavori iniziati, ancorché non ultimati entro l’esercizio (Direzione Regionale Ligure Interpello n. 903-521 2021), in quanto per il superbonus l’effettiva esecuzione dei lavori per la quota oggetto di cessione costituisce una condizione necessaria.

Pertanto è possibile individuare due distinti momenti, da non confondere: il primo strettamente attinente alla maturazione della detrazione, che coincide con l’effettuazione del bonifico parlante ovvero con l’emissione della fattura nella quale viene esposto lo sconto sul corrispettivo, condizione che dovrà realizzarsi necessariamente entro il termine del periodo di vigenza previsto per la specifica tipologia di intervento; il secondo relativo all’esercizio dell’opzione di trasferimento che, in maniera totalmente scissa, potrà realizzarsi anche successivamente al termine del periodo di vigenza della detrazione, ma entro i termini ordinariamente previsti dall’articolo 121 del Decreto Legge Rilancio e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, ovvero il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Logicamente le spese oggetto di opzione di trasferimento, benché sostenute prima del 30 giugno 2022 per lavori conclusi successivamente a tale data, dovranno rappresentare almeno il 30 per cento dello stato di avanzamento lavori. In difetto l’opzione non sarebbe comunque esercitabile e la spesa, di conseguenza, detraibile esclusivamente in dichiarazione dei redditi.

In ogni caso se i lavori non dovrebbero completarsi entro il periodo di vigenza dell’agevolazione, le spese sostenute successivamente potranno, nel rispetto di tutte le altre condizioni di legge, godere delle detrazioni vigenti secondo le loro aliquote ordinarie. L’intervento, infatti, dovrà essere comunque completato secondo l’iter procedurale previsto per il superbonus, pena la decadenza postuma della detrazione maggiorata.