Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del c.d. “decreto aiuti” (D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – GU n. 114/2022) può essere sviluppata qualche altra considerazione laddove i contribuenti non riescano ad effettuare per gli immobili unifamiliari lavori sufficienti a determinare la proroga del beneficio del 110 per cento al 31 dicembre 2022.
Il “decreto aiuti” ha differito al 30 settembre il termine entro cui è necessario aver effettuato lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Ciò al fine di fruire del maggior termine del 31 dicembre 2022 entro cui sostenere le spese agevolate.
È dunque necessario partire proprio da quest’ultimo punto in quanto nessuna disposizione, ed in particolare l’art. 119 del D.L. n. 34/2020, prevede un termine entro cui devono essere ultimati i lavori che attribuiscono il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento. Semmai il legislatore ha previsto un termine entro cui devono essere sostenute le spese relative agli interventi agevolati. Il tema è stato già affrontato con un altro contributo pubblicato su questo quotidiano, ma è sicuramente opportuno sviluppare ulteriori considerazioni.
L’art. 119, comma 1 del D.L. n. 34/2020 prevede che “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto – legge 4 giugno 2013, n. 63, …, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 …”.
Successivamente sono intervenute numerose proroghe e da ultimo quelle previste dalla Legge di Bilancio del 2022. Invece, per i lavori da eseguire sugli immobili unifamiliari la scadenza è rimasta ferma al 30 giugno 2022. L’unica eccezione riguarda la possibilità di differimento di tale termine laddove alla data del 30 settembre 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30 per cento.
In base ad un’interpretazione letterale della norma si pone il problema se, indipendentemente dall’ultimazione dei lavori sugli immobili unifamiliari, sia possibile anticipare i pagamenti entro il 30 giugno 2022, oppure fruire in anticipo dello sconto in fattura, per i soggetti che prevedono ragionevolmente di non raggiungere la percentuale minima di lavori del 30 per cento entro la fine del mese di settembre. Lo stesso problema si porrà per coloro che pur raggiungendo nei prossimi mesi tale percentuale minima non riusciranno ad ultimare gli interventi entro il 31 dicembre 2022.
La norma, come già evidenziato, fa riferimento alle spese sostenute entro una determinata data. È dunque irrilevante la data di ultimazione dei lavori. Pertanto, inoltre, è essenziale che il contribuente sostenga le spese relative agli interventi agevolati entro il termine ultimo per fruire dell’agevolazione, quindi entro il 30 giugno o il 31 dicembre prossimo (nel caso in cui sia possibile avvalersi della proroga).
La soluzione sembra essere positiva anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate a proposito del sismabonus acquisti, che attribuisce anch’esso il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il diritto a fruire del sismabonus acquisti spetta anche laddove i lavori relativi all’immobile acquistato non siano stati ultimati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la predetta data sia stato stipulato il relativo rogito. Tale ultima indicazione è stata fornita dalla citata circolare n. 30/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate. Ciò in quanto il beneficio della detrazione dipende “dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultante dalle previste attestazioni professionali”.
Tuttavia, il diritto alla detrazione, che trae origine dal rogito, potrà essere effettivamente esercitato solo con decorrenza dall’anno di imposta in cui i predetti lavori siano ultimati. Deve quindi essere presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazione di fine lavori e, più specificamente per il sisma bonus acquisti, le relative asseverazioni antisismiche. Tale soluzione è coerente con la circostanza che il rispetto dei requisiti della normativa antisismica potrà essere verificato solo una volta terminati i lavori.
La possibilità di far valere la detrazione del 110 per cento per gli importi versati a titolo di acconto è stata ribadita più recentemente dalla risposta all’istanza di interpello n. 556 del 25 agosto 2021, trovando applicazione il principio di cassa. Tuttavia, è necessario “che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022”. Tale scadenza “accorcia”, quindi, i termini di registrazione del preliminare. Resta ferma l’indicazione che la detrazione potrà essere effettivamente fatta valere solo dopo l’ultimazione dei lavori.
La medesima soluzione sembra possa valere con riferimento agli interventi di tipo energetico. L’eventuale anticipazione del sostenimento delle spese entro il 30 giugno 2022 (o entro il 31 dicembre) dovrebbe consentire la conservazione dell’intera detrazione del 110 per cento, anche se al fine di poterne fruire sarà comunque necessario attendere la conclusione dei lavori. D’altra parte, qualora il committente intenda ad esempio anticipare la cessione del credito, avendo raggiunto un avanzamento dell’opera di almeno il 30 per cento, il tecnico incaricato assevera l’esecuzione dei lavori entro tale percentuale. Il beneficio della detrazione del 110 per cento è quindi subordinato all’effettiva esecuzione dei lavori.
La medesima soluzione non può invece valere con riferimento allo sconto in fattura. Si consideri ad esempio il caso in cui alla data del 30 giugno l’impresa abbia eseguito il 15 per cento dei lavori con la certezza di non riuscire a raggiungere la percentuale minima del 30 per cento entro il 30 settembre prossimo. Non sarà possibile anticipare la fatturazione dell’intero intervento chiedendo lo sconto in fattura. Infatti, il tecnico incaricato dovrà attestare l’effettiva esecuzione dei lavori.
Tale situazione si è presentata con riferimento al bonus facciate al termine dell’anno 2021, cioè quando nel passaggio all’anno successivo il bonus sarebbe diminuito dal 90 al 60 per cento. In questo caso, numerose imprese, al fine di non far perdere ai condomini committenti il vantaggio della detrazione del 90 per cento hanno anticipato la fatturazione concedendo il relativo sconto in fattura nella misura corrispondente. In quell’occasione l’Agenzia delle entrate precisò che l’operazione poteva considerarsi corretta in quanto non era necessario attestare, per il bonus facciate, l’effettiva esecuzione dei lavori. La situazione è invece completamente diversa per il Superbonus 110 per cento.
In questo caso la possibilità di anticipare il beneficio con la cessione del relativo credito è subordinata alla materiale esecuzione del lavoro.
L’unica soluzione sembra quindi essere l’anticipazione dei relativi pagamenti. Si pone però il problema di assicurare al committente che paga in anticipo i lavori una garanzia circa la corretta realizzazione degli interventi.